Questa clausola permetterebbe al prezzo di fluttuare in base all'abbondanza o scarsità del prodotto certificato a magazzino, sulla base di dati reali ed ufficiali estratti dal registro telematico SIAN. Se le giacenze medie della denominazione scendono sotto una certa soglia critica, evidente indice di scarsità, il prezzo si potrebbe rivaluta automaticamente di una percentuale predefinita. Al contrario, in caso di sovrapproduzione, la clausola di revisione permetterebbe un aggiustamento che proteggerebbe però in ogni caso il margine di sopravvivenza del produttore, evitando crolli speculativi che mettano a rischio la tenuta dell'intero territorio vitivinicolo collinare [8][12]. 2. Clausola di indicizzazione alle giacenze (Stock-to-Price) 7.8. L'impatto del Regolamento (UE) 2026/471 Il Regolamento (UE) 2026/471 (comunemente connotato come " "), entrato in vigore il 18 marzo 2026, rappresenta per molti versi la chiusura del cerchio per i temi che abbiamo analizzato. Se il Regolamento 2024/1143 ha aperto la strada alla gestione attiva delle Indicazioni Geografiche, il Regolamento 2026/471 fornisce finalmente i poteri operativi per intervenire direttamente sul valore delle uve, superando i timori legati alle norme antitrust . La novità più dirompente del Regolamento UE 2026/471 riguarda la facoltà concessa alle organizzazioni interprofessionali e ai gruppi di produttori di emettere orientamenti indicativi sui prezzi. La clausola che concede alle organizzazioni interprofessionali e alle organizzazioni di produttori la facoltà di emettere orientamenti indicativi sui prezzi è contenuta nell'articolo 1, punto 5) del Regolamento (UE) 2026/471, il quale va a modificare/integrare il quadro del precedente Regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM Unica). Nello specifico, la norma introduce o riformula, a seconda del settore, una disposizione che permette la pubblicazione di prezzi indicativi o indicatori di costo, a condizione che questi non si traducano in una fissazione diretta dei prezzi, vietata dalle norme sulla concorrenza. In ciò prevedendo che: .... "Al fine di migliorare la trasparenza del mercato e la ripartizione del valore lungo la filiera, le organizzazioni interprofessionali riconosciute e le organizzazioni di produttori possono elaborare e pubblicare orientamenti indicativi non vincolanti sui prezzi, nonché indicatori dei costi di produzione e degli indici di mercato. Tali orientamenti devono basarsi su dati oggettivi e non devono impedire la libera determinazione dei prezzi tra le parti contraenti né limitare la concorrenza" . Pacchetto Vino [29] [29]