I vini spumanti La denominazione di , secondo la regolamentazione della CEE, è riservata al prodotto ottenuto dalla prima o seconda fermentazione alcolica delle uve fresche, del mosto d'uve, del vino, del vino da tavola o di un vino di qualità prodotto in regioni determinate, caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione e che, conservato alla temperatura di 20° C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 atm. La gradazione minima del prodotto al consumo è di 9°,5. La denominazione di è riservata, invece, al prodotto che, similmente al vino spumante, ha una sovrappressione di 3,5 atm. (ridotta a 3 atm. per i vini spumanti di qualità contenuti in recipienti di capacità inferiore a 250 ml e per i vini del tipo aromatico). La gradazione alcolica minima deve essere di 10° (ridotta a 6° per i prodotti del tipo aromatico, i quali, tuttavia, devono avere una gradazione complessiva non inferiore a 10°) e la durata del processo di lavorazione deve essere di nove mesi (ridotta a un mese per i vini aromatici). La denominazione di vuole similmente indicare i vini a denominazione di origine controllata che hanno subito il processo di spumantizzazione. È anche da sottolineare che nella produzione dei vini spumanti di qualità, la durata della fermentazione e della permanenza del vino sulle fecce non può essere inferiore a sessanta giorni. Tuttavia, se la fermentazione ha luogo in recipienti muniti di dispositivi agitatori, tale durata minima, fissata dai regolamenti della CEE, si riduce a ventun giorni. In ogni caso, l'anidride carbonica contenuta nei vini spumanti, nei vini spumanti di qualità e nei V.S.Q.P.R.D., può provenire soltanto dalla fermentazione alcolica della partita o della cuvée, per aggiunta di sciroppo zuccherino o per fermentazione dello zucchero residuo naturalmente contenuto nel vino. Tale fermentazione può aver luogo solamente in bottiglia o in grande recipiente chiuso. Le varietà di viti dalle quali si possono ottenere vini spumanti di qualità del tipo aromatico sono: Aleatico (nero), Clairette, Gewurztraminer, Girò (nero), Huxelrebe, i Malvasia, Monica (nero), Mauzac bianco e rosé, i Moscati, Perle, Prosecco, Scheurebe. I vini spumanti possono recare una delle seguenti indicazioni, purché siano rispettati i contenuti in zucchero residuo per ciascuno indicati: vino spumante vino spumante di qualità vino spumante di qualità prodotto in una regione determinata (V.S.Q.P.R.D.) Denominazione Zucchero residuo brut zucchero fino a 14 g/l extra dry zucchero tra 12-20 g/l secco zucchero tra 17-35 g/l semi-secco zucchero tra 33-50 g/l dolce zucchero oltre 50 g/l Per si intende, invece, il prodotto ottenuto da un vino da tavola caratterizzato, all'atto della stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall'aggiunta di tale gas. vino spumante gassificato 1-2. Flûte con vino spumante appena versato (con formazione di schiuma) (1) e, dopo qualche minuto, senza schiuma, ma con persistente svolgimento di bollicine gassose (2).