La classificazione dei vini Il Regolamento CE 479/2008 stabilisce che a partire dalla campagna vitivinicola 2009/2010 i vini comunitari devono essere classificati nelle seguenti tipologie: • : vini che vantano uno specifico legame con il territorio geografico, identificati come DOP e IGP; sono prodotti in regioni determinate dell’Unione Europea e sono sottoposti a un particolare disciplinare di produzione Vini a Denominazione di Origine •  : vini che non vantano uno specifico legame con il territorio geografico e che sono corrispondenti, prima della riforma, ai Vini da tavola; sono prodotti nell’Unione Europea e non sono sottoposti a un particolare disciplinare di produzione. Vini senza Denominazione di Origine I vini DOP e IGP confluiscono nell’elenco dei prodotti comunitari che hanno già ottenuto questa tipologia di riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 510/2006; le procedure di riconoscimento e di modifica del disciplinare di produzione sono gestite a livello comunitario dalla Commissione Agricoltura. La nuova OCM Vino prevede che tali procedure non possano più essere svolte da organismi interni alla filiera nazionale (Consorzi di Tutela) ma, come già accade per le DOP e le IGP di altri prodotti alimentari, da organismi terzi e indipendenti. A partire dal 1° agosto 2009 i controlli ufficiali sono quindi effettuati solo da organizzazioni competenti autorizzate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Con la nuova OCM Vino sono state superate le definizioni comunitarie VLQPRD, VSPQRD e VFQRD, riferite rispettivamente ai vini Liquorosi, Spumanti e Frizzanti. L’Allegato IV del Regolamento CE 479/2008 specifica le categorie di prodotti vitivinicoli che possono essere prodotti e commercializzati nell’ambito dei paesi comunitari, identificando le caratteristiche fondamentali dei vini e di altri derivati del vino, alcuni dei quali non immessi al consumo come tali. Le categorie riconosciute con il valore di prodotto merceologico sono: Vino, Vino nuovo ancora in fermentazione, Vino liquoroso, Vino spumante, Vino spumante di qualità, Vino spumante di qualità del tipo aromatico, Vino spumante gassificato, Vino frizzante, Vino frizzante gassificato, Mosto di uve, Mosto di uve parzialmente fermentato, Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, Mosto di uve concentrato, Mosto di uve concentrato rettificato, Vino ottenuto da uve appassite, Vino di uve stramature, Aceto di vino. La normativa italiana A livello nazionale la classificazione, il riconoscimento e il controllo delle Denominazioni di Origine sono regolati dal , che disciplina l'enologia italiana di qualità e rappresenta un’ulteriore evoluzione della legislazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche, dopo la Legge 164 del 10 febbraio 1992 e l'ormai storico DPR 930 del 12 luglio 1963. Decreto Legislativo 61 dell'8 aprile 2010 Di grande importanza sono anche due provvedimenti attuativi della nuova OCM Vino: la legge 82 del 20 febbraio 2006, che definisce e disciplina il commercio di vini, mosti e aceti, e il DM del 23 dicembre 2009, che stabilisce le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione dei vini. In particolare, nel settore vitivinicolo i regolamenti interessano: • la varietà delle viti, le superfici coltivate, i trattamenti enologici (tagli, pratiche di cantina ecc), le regole di mercato, l’immissione al consumo, gli organismi di controllo e i vari divieti • il disciplinare di produzione - zona di produzione, tipo di vitigno, pratiche viticole, metodi di vinificazione ecc -, le diciture consentite, le menzioni specifiche tradizionali, oltre all'autorizzazione a denominare un vino con la regione di origine. La produzione nazionale di vini DOP si attesta al 35% e quella di vini IGP intorno al 31%, mentre i vini senza denominazione di origine - ex Vini da tavola - coprono il 34% (ISTAT 2010). Il percorso per arrivare all’attuale normativa è stato lungo e complesso. Un passo determinante è stato quello che ha portato dal DPR 930/63 alla Legge 164/92 nella quale, in particolare, i vini a Denominazione di Origine erano identificati in base alla zona di origine, mentre il vitigno passava in secondo piano rispetto al passato, nonostante potesse essere indicato in etichetta dai produttori che lo ritenessero opportuno. Rappresentazione grafica della classificazione dei vini Secondo la Legge 164/92 i vini erano classificati in Vini da Tavola, IGT - vini a Indicazione Geografica Tipica - e VQPRD - Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate -, questi ultimi suddivisi in DOC e DOCG. In quest’ordine, risalendo dalla base di una piramide, al vertice si trovavano i vini DOCG con indicazione della Sottozona, a sottolineare una zona di produzione sempre più limitata e una serie di indicazioni produttive sempre più restrittive. Questa classificazione tendeva a garantire non solo che il prodotto provenisse dalla zona indicata, ma anche che avesse i requisiti qualitativi che la tradizione assegnava alla zona stessa. Oggi, con il Regolamento CE 479/2008, si è in parte superato il concetto di differenziazione qualitativa in relazione alla tipologia dei vini a Denominazione di Origine (DOP e IGP). La collocazione dei vini nella cosiddetta piramide assume un significato meno legato al concetto di qualità, elemento ormai imprescindibile nella produzione di tutti i vini a Denominazione di Origine. Alla base di questa rinnovata si trovano i Vini Generici o Varietali prodotti nell’UE senza denominazione di origine; salendo verso il vertice si trovano i vini a Indicazione Geografica Protetta e infine quelli a Denominazione di Origine Protetta, con eventuale indicazione della Sottozona di produzione. piramide Grappoli di chardonnay perfettamente maturi sono spesso la base di pregiati vini IGP.