I disciplinari di produzione è l'elemento legislativo che caratterizza le categorie DOP e IGP ed è un insieme di vincoli ispirati a principi qualitativi ai quali ci si deve attenere nella produzione di un vino. Nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP, proposti unitamente alla domanda di protezione inoltrata dal soggetto legittimato, devono essere stabiliti, tra le altre cose: Il disciplinare di produzione • la denominazione di origine o indicazione geografica • la delimitazione della zona di produzione • la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino o dei vini, in particolare il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia • la resa massima di uva e di vino a ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente • l'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino è ottenuto, con eventuale riferimento alle relative percentuali • le forme di allevamento, i sistemi di potatura e il divieto di pratiche di forzatura • le condizioni di produzione e in particolare le caratteristiche naturali dell'ambiente, come clima, terreno, giacitura, altitudine ed esposizione • gli elementi che evidenziano il legame con il territorio. Nei disciplinari di produzione possono essere inoltre previsti altri elementi secondari, seppure altrettanto importanti: • l'irrigazione di soccorso • le deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata • il periodo minimo di invecchiamento, in recipienti di legno o di altro materiale, e di affinamento in bottiglia • l'imbottigliamento in zona delimitata • le capacità e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli altri recipienti ammessi dalla vigente normativa.