DOP e IGP dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata, utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente o esclusivamente all'ambiente naturale e ai fattori umani. La denominazione può riportare l'indicazione del vitigno, è regolata dal disciplinare di produzione e può prevedere l’indicazione di una - comune, frazione, fattoria, podere, vigna - che identifica una migliore qualità e prevede dei vincoli produttivi più restrittivi. Per Denominazione di Origine Protetta DOP Sottozona dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualità, notorietà e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona. In genere si tratta di una zona con un’estensione geografica più ampia rispetto a quella circoscritta dalla DOP. Per Indicazione Geografica Protetta IGP DOP e IGP sono caratterizzate dalla produzione delle uve e del vino nella zona geografica indicata e il vino deve essere ottenuto da varietà appartenenti alla specie o da un incrocio tra la e altre specie del genere . Vitis vinifera Vitis vinifera Vitis DENOMINAZIONE DI ORIGINE Nome di una regione, di un luogo  determinato o di un paese Qualità e caratteristiche specifiche di  un ambiente geografico, di fattori  naturali e umani Uve provenienti esclusivamente da tale  zona geografica INDICAZIONE GEOGRAFICA Indicazione di una regione, di un luogo  determinato o di un paese Qualità, notorietà o altre caratteristiche  specifiche attribuibili a tale origine  geografica Uve provenienti per almeno l’85% da  tale zona geografica Il Decreto Legislativo 61 dell'8 aprile 2010 prevede l’utilizzo delle - rappresentate in Italia dalle sigle - che possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea DOP e IGP. menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT Le Denominazioni di Origine Protetta DOP si classificano quindi in: • Denominazioni di Origine Controllata e Garantita - DOCG •  . Denominazioni di Origine Controllata - DOC Le menzioni possono essere utilizzate per designare rispettivamente DOC e DOCG prodotte nella provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco. Le menzioni possono essere utilizzate per designare rispettivamente DOC e DOCG prodotte in Valle d'Aosta, di bilinguismo francese. Le menzioni possono essere utilizzate per designare rispettivamente DOC e DOCG prodotte nelle province di Trieste, Gorizia e Udine. Kontrollierte Ursprungsbezeichnung e Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung Appellation d'origine contrôlee e Appellation d'origine contrôlee et garantie Kontrolirano poreklo e Kontrolirano in garantirano poreklo costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall'Italia per designare i vini regolamentati dalla Comunità europea. La menzione può essere utilizzata per i vini IGT prodotti in Valle d'Aosta, di bilinguismo francese, la menzione per i vini IGT prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco, e la menzione per i vini IGT prodotti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine. L'Indicazione Geografica Tipica IGT IGP Vin de pays Landwein Deželma oznaka La delimitazione delle zone di origine Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere, oltre al territorio indicato con la stessa denominazione, anche territori adiacenti o vicini, se in essi esistono analoghe condizioni ambientali, si coltivano gli stessi vitigni, sono praticate le stesse tecniche colturali e i vini prodotti in tali aree hanno caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche simili. Soltanto le Denominazioni di Origine possono prevedere al loro interno l'indicazione di zone espressamente delimitate, denominate , che devono avere peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, essere espressamente previste nel disciplinare di produzione e disciplinate più rigidamente. Sottozone Nell’ambito di uno stesso territorio viticolo possono coesistere diverse DOC e IGT. In zone più ristrette o nell'intera area di una DOC individuata con lo stesso nome geografico possono coesistere diverse DOCG o DOC, purché i vini DOCG: • siano regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi • riguardino tipologie particolari di vini derivanti da una distinta caratterizzazione ampelografica o da una specifica metodologia di elaborazione. Il riconoscimento delle DOP e delle IGP Il conferimento della protezione delle DOP e IGP, nonché in subordine delle menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT, avviene condizionatamente all'accoglimento da parte della Commissione europea - previo parere favorevole di conformità dello Stato membro - della rispettiva domanda di protezione presentata da qualunque associazione di produttori o, in casi eccezionali, da singoli produttori. I vigneti destinati a produrre DOCG, DOC e IGT devono essere preventivamente iscritti nello schedario viticolo per le relative denominazioni. è riservato ai vini già riconosciuti DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno , ritenuti di particolare pregio per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che nell’ultimo biennio siano stati rivendicati da almeno il 51% dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e che rappresentino almeno il 51% della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG, anche le sue zone caratteristiche e/o tipologie sono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento. Il riconoscimento della DOCG 10 anni è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, e IGT da almeno , che nell’ultimo biennio siano stati rivendicati da almeno il 35% dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35% della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento a vini non provenienti dalle predette zone è ammesso esclusivamente previo parere favorevole del Comitato Nazionale delle DOP e IGP, organo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali. Il riconoscimento della DOC 5 anni è riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il 20% dei viticoltori interessati e del 20% della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio. Il riconoscimento della IGT deve prevedere una disciplina viticola ed enologica rispetto a quella della DOC di provenienza e, analogamente, deve prevedere una disciplina viticola ed enologica rispetto a quello di una IGT precedentemente rivendicata. Il riconoscimento di una DOCG più restrittiva il riconoscimento di una DOC più restrittiva L'uso delle DOCG, DOC e IGT è consentito solo per i vini ottenuti totalmente o parzialmente da vitigni classificati tra gli idonei alla coltivazione o che derivano da ibridi interspecifici tra la e altre specie americane o asiatiche. Vitis vinifera La protezione comunitaria dei vini DOP e IGP è cancellata quando per tre anni consecutivi non sono rivendicate superfici vitate utilizzate a tale destinazione produttiva. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali richiede la cancellazione della protezione comunitaria quando le Denominazioni di Origine e le Indicazioni Geografiche siano state rivendicate in percentuali inferiori al 35% della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per le DOCG, al 20% per le DOC, al 10% per le IGT, calcolate sulla media degli ultimi tre anni. La rivendicazione delle produzioni dei vini DOP e IGT è effettuata annualmente a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione, sulla base dei dati dello schedario viticolo. Ai fini della rivendicazione delle DOCG e DOC, i vini - prima di procedere alla loro designazione e presentazione - devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica e organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La certificazione positiva è condizione per l'utilizzazione della denominazione e ha validità per 180 giorni per i vini DOCG, di 2 anni per i vini DOC, di 3 anni per i vini DOC Liquorosi. Una volta espletate tutte le attività di controllo, l'organismo incaricato sulla base del piano dei controlli e delle disposizioni previste dalla normativa vigente, rilascia il parere di conformità al soggetto richiedente ai fini della successiva certificazione di idoneità del vino prodotto. Tra le altre disposizioni, il DL 61 dell’8/4/2010 disciplina anche: • la partecipazione di DOP, IGP e vini spumanti di qualità a concorsi enologici organizzati da organismi ufficialmente autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali • la costituzione dei Consorzi di Tutela, composti da tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo delle DOP e delle IGP e riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che svolgono compiti consultivi e collaborativi relativi al prodotto interessato, espletano ogni attività finalizzata alla valorizzazione, alla tutela, alla promozione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine e contribuiscono attivamente alla tutela delle DOP e delle IGP da ogni comportamento vietato dalla legge in relazione all’uso improprio delle denominazioni protette • l’organizzazione del Comitato Nazionale dei vini DOP e IGP, organo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con specifiche funzioni di competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale delle DOP e IGP. Classico, Riserva, Superiore, Novello e Passito La menzione per i vini non spumanti DOCG o DOC e la specificazione per gli spumanti DOCG e DOC sono riservate ai vini della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma, anche nell'ambito della stessa denominazione. Classico Storico La menzione è attribuita ai vini DOC e DOCG che siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento, compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a due anni per i vini rossi, un anno per i vini bianchi, un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave, tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia. Riserva In caso di taglio tra vini di annate diverse, l'immissione al consumo del vino con la menzione è consentita solo quando tutta la partita ha concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto dal relativo disciplinare di produzione. Riserva La menzione è attribuita ai vini DOC e DOCG dotati di caratteristiche qualitative più elevate, con una regolamentazione più restrittiva che prevede una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il 10% rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione; inoltre, questi vini devono avere: Superiore • un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0.5% vol • un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0.5% vol. La menzione non può essere abbinata alle menzioni . Superiore Novello e Riserva La menzione è attribuita alle categorie dei vini a DOP e IGP tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente. Novello non possono essere immessi al consumo (vendita al consumatore) prima delle ore 0.01 del giorno 6 del mese di novembre dell'anno di produzione delle uve, mentre è consentita l’immissione nel circuito commerciale anche in data precedente; le spedizioni all'estero sono consentite dal 27 ottobre. Questi vini non possono essere imbottigliati dopo il 31 dicembre dello stesso anno e all’imbottigliamento devono contenere almeno il 30% di vino ottenuto con la macerazione carbonica di uva intera. I Novelli Il loro titolo alcolometrico minimo deve essere 11% e il residuo zuccherino non deve essere superiore a 10 g/l. In etichetta deve essere indicata l'annata della vendemmia. Le menzioni sono attribuite alle categorie dei vini DOCG, DOC e IGP tranquilli, compresi i vini da uve stramature e appassite, ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato. La menzione è attribuita ai vini IGP, salvo quanto disposto per le categorie preesistenti nel Decreto Legislativo 61 dell’8 aprile 2010. Passito o Vino passito Vino passito liquoroso La menzione o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto per le DOP ottenute dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve e a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente. Vigna DOP e IGP possono utilizzare in etichetta nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. DOCG e DOC - a esclusione dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti - devono obbligatoriamente indicare in etichetta produzione delle uve. l'annata di