L'etichettatura e il confezionamento La nuova OCM Vino introduce anche alcune novità relative all’etichettatura dei vini e all’utilizzo dei recipienti per il confezionamento delle DOP e IGP - Regolamento CE 607/2009 e DM 23/12/2009. Le modifiche rilevanti rispetto alla precedente normativa riguardano la possibilità di apporre in etichetta i loghi comunitari della DOP e della IGP e altre precisazioni relative al miglioramento della leggibilità a favore della tutela del consumatore. Situazione diversa si presenta invece per i vini senza denominazione di origine, che possono facoltativamente indicare in etichetta l’annata di produzione e/o le varietà delle uve utilizzate. L’etichetta L’etichetta è la carta d’identità di un vino, il documento che ne certifica i requisiti legali per la commercializzazione. Ma è anche qualcosa di più, perché quel piccolo rettangolo di carta colorato esercita un forte potere di attrazione sul cliente. Non è quindi un caso che alcune etichette siano state ideate, disegnate e dipinte da illustri architetti e pittori famosi come Chagall, Picasso, Matisse e Mirò. In passato le etichette erano soprattutto vissute, staccate immergendo la bottiglia in acqua tiepida. Oggi tutto questo è un po’ più complicato, perché le aziende utilizzano spesso etichette autoadesive e colle acriliche insolubili in acqua, che assicurano una migliore aderenza al vetro, ma che risultano praticamente impossibili da staccare. Se per etichetta non si intende solo il rettangolo di carta che si è abituati a considerare al giorno d’oggi, ma gli si attribuisce il significato più ampio di piccolo sigillo che identifica un vino, le prime testimonianze risalgono all’epoca dei Fenici, dei Greci e dei Romani, che lo utilizzavano per marcare le anfore. Nel Medioevo, quando il vino era commercializzato in contenitori di terracotta, si usavano delle piccole placche di madreperla, osso, avorio, porcellana e metallo, appese con catenelle, sulle quali era inciso il nome del prodotto. Solo molto più tardi le bottiglie iniziarono a essere portate direttamente in tavola, anch’esse contraddistinte da placchette metalliche con incisi il nome del vino e l’annata di produzione. Le prime vere etichette di carta furono create dai produttori di Champagne - le prime scritte a mano furono della Moët&Chandon, poco prima del 1750 - e ben presto si diffusero anche in Germania e nella zona di produzione del Porto. Ma è a partire dal 1798, con l’invenzione della macchina per litografare, che l’etichetta stampata si diffonde rapidamente in tutta Europa, con esemplari sempre più belli e ricercati, a un solo colore, con bordini, stemmi, effigi e corone. Per trovare il primo esempio di controetichetta si deve invece risalire ai primi del XIX secolo, a opera del Conte Giulio della Cremosina, che sulla bottiglia del suo Nebbiolo appone un piccolo rettangolo di carta sul quale è riportato l’anno della vendemmia, dell’imbottigliamento e una semplice descrizione delle tecniche enologiche allora impiegate. Etichette molto belle risalgono al periodo Art Noveau e Liberty, mentre è negli anni 40-’50 che diventano vere e proprie immagini pubblicitarie, complete anche dal punto di vista dell’informazione. Leggere un’etichetta, al di là del messaggio commerciale, significa entrare nel profondo della storia del costume e della storia, dell’arte e della cultura di un paese. Quali sono le nuove tendenze? Sembra ci si stia orientando verso etichette molto semplici, monocromatiche e con elementi grafici minimalisti. Non resta che aspettare e... osservare. L’etichetta e la legge Se da un lato l’etichetta tutela il consumatore, ne facilita le scelte e lo salvaguarda dalle frodi, dall'altro è utile per il produttore, che può trasmettere tutte le informazioni che ritiene utili per incoraggiare l'acquisto del suo vino. In base a quanto previsto dal Regolamento CE 497/2008, per si intendono i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che a esso si riferiscono, mentre per si intende qualsiasi informazione trasmessa al consumatore tramite il confezionamento del vino, inclusi la forma e il tipo di bottiglie. etichettatura presentazione Alle luce delle modifiche apportate dalla nuova OCM Vino - in particolare dal Regolamento CE 607/2009 - un vino deve riportare in etichetta alcune . Nella stessa etichetta possono figurare altre , purché previste espressamente dalla normativa vigente. indicazioni obbligatorie indicazioni facoltative Le indicazioni obbligatorie devono figurare sul recipiente nello stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente e devono essere presentate in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall’insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni. Le indicazioni obbligatorie e facoltative, se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali della Comunità Europea. Le indicazioni relative al titolo alcolometrico volumico effettivo, all’origine, alla quantità del recipiente e al tenore zuccherino - solo per i vini spumanti - devono figurare nello stesso campo visivo. Arte e umorismo nelle etichette del vino Indicazioni obbligatorie e facoltative A partire dal 1° agosto 2009 sono entrate in vigore le nuove indicazioni obbligatorie e facoltative da riportare in etichetta. Le seguenti indicazioni , . valgono per tutte le categorie di vino, con le eccezioni, specificate solo per i vini a Denominazione di Origine Alcune notizie riportate in etichetta sono , altre , e diventano sempre più puntuali e numerose man mano che si sale in qualità. Tra quelle facoltative, alcune sono strettamente regolamentate dalle norme comunitarie e nazionali, mentre le altre devono comunque essere veritiere, non indurre in confusione il consumatore e non devono essere vietate. obbligatorie facoltative da riportare sulle etichette delle bottiglie dei vini sono: Le indicazioni obbligatorie • designazione della categoria di prodotto vitivinicolo (vino, vino liquoroso, vino spumante, vino frizzante ecc); può essere omessa se è presente l’indicazione di denominazione di origine o indicazione geografica o di menzione tradizionale • nome ed espressione della Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta o, in sostituzione o in aggiunta dei termini DOP o IGP, la menzione tradizionale DOC o DOCG o IGT - solo per i vini a Denominazione di Origine • titolo alcolometrico volumico effettivo espresso in % vol: il valore riportato in etichetta può discostarsi di ± 0.5% vol rispetto a quello dei risultati delle analisi effettuate sul prodotto; tale tolleranza sale a ± 0.8% vol per i vini invecchiati più di 3 anni e per i vini spumanti, frizzanti e liquorosi • origine e provenienza • annata delle uve - - solo se almeno l’85% delle uve proviene dalla stessa annata solo per le DOC e DOCG • riferimenti all’imbottigliatore (nome e/o marchio e indirizzo) • riferimenti all’eventuale importatore (nome e/o marchio e indirizzo) • tenore zuccherino - : brut naturale o dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, secco, demi-sec o abboccato, dolce solo per gli spumanti • indicazione relativa alla presenza di allergeni; la presenza di anidride solforosa deve  infatti essere sempre indicata in etichetta con una delle seguenti diciture: Contiene solfiti,  Contiene sulfiti, Contiene anidride solforosa • lotto di confezionamento • indicazione della quantità del recipiente. Solo per i vini a Denominazione di Origine, i simboli comunitari della DOP e IGP rientrano nelle indicazioni facoltative da riportare in etichetta. da riportare sulle etichette delle bottiglie dei vini sono: Le indicazioni facoltative • riferimenti (nome o marchio commerciale e indirizzo) ad altri operatori coinvolti nella filiera (produttore, distributore ecc) • utilizzo di termini come abbazia, castello, rocca ecc, riferiti all’azienda agricola, a condizione che tutte le operazioni di trasformazione avvengano nell’area menzionata - solo e per i vini a Denominazione di Origin • logo comunitario relativo alla presenza di allergeni • annata delle uve, solo se almeno l’85% delle uve proviene dalla stessa annata • varietà delle uve, ma solo se appartenenti alle tipologie ammesse dal MIPAAF, nella Circolare del 30/7/2009 in conformità al Regolamento CE 479/2008. • varietà delle uve: si può nominare un solo vitigno se rappresenta almeno l’85% delle varietà utilizzate; si possono nominare due o più vitigni se rappresentano il 100% delle varietà utilizzate - solo per i vini a Denominazione di Origine • tenore zuccherino - : la normativa prevede quattro indicazioni (secco, abboccato, semidolce, dolce) da utilizzare in base al quantitativo di residuo zuccherino presente nel vino. In particolare: solo per i vini non spumanti - secco: zucchero ≤ 4 g/l; ≤ 9 g/l, purché l’acidità totale espressa in g/l di acido tartarico non sia inferiore di oltre 2 g/l al tenore di zucchero - abboccato: zucchero superiore al limite massimo della tipologia secco e ≤ 12 g/l; ≤ 18 g/l, purché l’acidità totale espressa in g/l di acido tartarico non sia inferiore di oltre 10 g/l al tenore di zucchero - amabile: zucchero superiore al limite massimo della tipologia abboccato e ≤ 45 g/l - dolce: zucchero ≥ 45 g/l. • indicazioni relative al metodo di invecchiamento e/o di elaborazione - : Superiore, Vino novello o Novello solo per i vini a Denominazione di Origine • simboli comunitari della DOP/IGP - solo per i vini a Denominazione di Origine • riferimenti al metodo di produzione per i vini non spumanti DOP/IGP: fermentato in botte, maturato in botte, invecchiato in botte, eventualmente seguiti dal nome del legno (es: rovere) • riferimenti al metodo di produzione per i vini spumanti DOP/IGP: fermentato in bottiglia, metodo classico, metodo tradizionale, metodo classico tradizionale, crémant. • indicazioni relative a unità geografiche più piccole della DOP/IGP, solo se almeno l’85% delle uve impiegate nella produzione del vino proviene da tali zone - . L’indicazione della zona geografica più piccola o più ampia deve fare riferimento a una o più delle seguenti categorie di toponimi: il nome della località e/o del gruppo di località, un comune o una frazione, una sottoregione vitivinicola, una zona amministrativa. solo per i vini a Denominazione di Origine L’etichetta dei Vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) L’etichetta dei Vini a Denominazione di Origine Protetta Recipienti e contrassegno Le disposizioni relative a colore, forma, tipologia, capacità, materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a Denominazione di Origine sono stabilite dalle normative comunitaria e nazionale vigenti. La chiusura con tappo a fungo, trattenuto da un fermaglio, è riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione per i vini frizzanti e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento tra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a 6 litri, salvo diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno costituito da una fascetta di carta, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la lacerazione del contrassegno stesso. Il contrassegno è fornito di un numero di serie e di un numero di identificazione e può essere utilizzato anche per il confezionamento dei vini DOC. L’Allegato XVII del Regolamento CE 607/2009 disciplina l’uso di alcuni tipi di bottiglia particolari. La , cilindrica, alta e slanciata, a collo lungo, è impiegata solo per i Vini a Denominazione di Origine ottenuti da uve raccolte in tutta la Francia; la , bassa, a collo corto, panciuta ma appiattita, è usata per i Vini a Denominazione di Origine Santa Maddalena, Valle Isarco, Terlaner, Alto Adige, Greco di Bianco, Trentino (Moscato), nonché per vini tedeschi, greci e portoghesi; infine la , a collo corto, cilindrica, tozza con spalle larghe, è riservata solo ad alcuni vini a Denominazione di Origine francesi. flûte d'Alsace Cantil Clavelin Inoltre, è prevista anche la bottiglia definita , riservata ad alcuni vini ungheresi e slovacchi della denominazione di origine Tokaji ottenuti da uve botritizzate. Tokaj Sul tappo è consentita la marchiatura a fuoco del nome, della sigla o di un marchio dell'imbottigliatore, purché sia sulla parte superiore o laterale, per evitare contatti con il vino; se le indicazioni non sono visibili dall'esterno attraverso il vetro, a causa della presenza della capsula, devono essere riportate anche su questa, sul rivestimento o sul collarino. La Direttiva del Consiglio n. 106/75 esige che tutti gli imballaggi delle confezioni di prodotti liquidi, quindi anche dei vini, siano contrassegnati dalla sigla e (iniziale della Comunità Europea, che ne certifica la conformità); alcune norme vinicole la indicano come facoltativa. Infine, la normativa italiana (DL 109 del 27/1/92, art. 13), nel rispetto di quella europea, prescrive che ogni confezione alimentare, quindi anche dei vini, riporti . il lotto di confezionamento