La lista degli ingredienti in pillole ✱ per Ingrediente si intende “qualsiasi sostanza, compresi gli additivi alimentari, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e presente nel prodotto finito anche se in forma modificata”; ✱ per Additivo Alimentare si intende “qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento di per sé e normalmente non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico (anche organolettico) nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell’imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio di tali alimenti, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti o altrimenti influiscano sulle caratteristiche di tali alimenti. Il termine non include i “contaminanti” o sostanze aggiunte agli alimenti per mantenerne o migliorarne le qualità nutrizionali”; ✱ per Coadiuvante Tecnologico si intende “una sostanza o un materiale, eccetto le apparecchiature o gli utensili, non consumata come ingrediente alimentare in sé, utilizzata intenzionalmente nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione e che può dar luogo alla presenza non intenzionale ma inevitabile di residui o di suoi derivati nel prodotto finito anche se in forma modificata”; ✱ la classificazione come additivi alimentari o coadiuvanti tecnologici è fatta in base alla funzione tecnologica (per esempio antiossidante, conservante, correttore di acidità, stabilizzante, sequestrante, attivatore di fermentazione, chiarificante, antischiuma, enzima); ✱ i residui non sono considerati ingredienti; additivi ed enzimi alimentari sì; ✱ i coadiuvanti tecnologici devono essere dichiarati solo se provocano allergie o intolleranze e possono essere ancora presenti nel prodotto finito; ✱ i lieviti utilizzati come coadiuvanti tecnologici non devono essere elencati come ingredienti, le mannoproteine di lieviti; essendo utilizzate come additivo, sì. ✱ il mosto d’uve concentrato, il mosto d’uve concentrato rettificato e il saccarosio devono essere compresi fra gli ingredienti, quando usati per dolcificazione/arricchimento; ✱ il termine “uve” è utilizzato per indicare le uve/il mosto d’uve utilizzati come materie prime; ✱ la lista degli ingredienti è preceduta dalla parola “ingredienti” elencati in ordine di peso decrescente, così come registrato al momento del loro uso nella produzione; gli ingredienti che costituiscono meno del 2% del prodotto finito possono essere elencati in un ordine differente, dopo gli altri ingredienti. Tali informazioni inoltre devono seguire la normativa specifica sulla presentazione delle indicazioni obbligatorie da rendere in etichetta per i vini e quindi devono figurare sul recipiente nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie e in modo da poter essere lette simultaneamente con caratteri indelebili. Considerato tuttavia lo specifico spazio utilizzabile sull’etichetta applicata alla bottiglia, il Regolamento consente ai produttori, in via di eccezione rispetto agli altri alimenti, di limitare il contenuto della informativa in etichetta al solo valore energetico, espresso utilizzando il simbolo ‘E’, e di mettere a disposizione la dichiarazione nutrizionale completa con l’elenco degli ingredienti in formato digitale per mezzo di un apposito link o QR code da indicare, questo sì, in etichetta. Il tutto, però, sempre a condizione che venga evitata qualsiasi raccolta o tracciamento dei dati dei consumatori che accedono alle dichiarazioni e che non si approfitti del mezzo per dare informazioni a scopi commerciali. La facoltà di ricorrere al formato elettronico è comunque esclusa per le sostanze che provocano intolleranze o allergie, trattandosi di informazioni da riportare necessariamente in etichetta. In definitiva, quindi, le nuove norme allineano il vino ai prodotti alimentari ma, consentendo l’utilizzo di strumenti digitali, dovrebbero rendere agevole per i produttori il dare indicazioni e al contempo riuscire a garantire il sostanziale rispetto del diritto all’informazione del consumatore. Diritto che ormai anche nel mondo del vino è sempre più di rilievo, perchè conoscere metodi produttivi e ingredienti utilizzati non solo permette di valutare la qualità del vino ma consente ai consumatori anche di considerarne l’impatto sulla sostenibilità ambientale e sulla propria salute.