Secondo il reg. CE 479/2008, il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve, che
a. ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5% in volume, purché sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B e non inferiore a 9% per le altre zone viticole;
b. se a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, in deroga alle norme relative al titolo alcolometrico effettivo minimo, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 4,5 % vol.;
c. ha un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol; a titolo di deroga:
- il limite massimo del titolo alcolometrico totale può raggiungere 20% vol. per i vini provenienti da alcune superfici viticole della Comunità e prodotti senza alcun arricchimento
- il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15% vol. per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento;
d. fatte salve eventuali deroghe che potranno essere adottate, ha un’acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l, ossia 46,6 milliequivalenti per litro.
Come si evince dal punto a, l’Europa comunitaria è divisa in zone, in base alle diverse caratteristiche climatiche (cfr. il box nella pagina a fianco).