Secondo il reg. CE 479/2008, , che a. ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5% in volume, purché sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B e non inferiore a 9% per le altre zone viticole; b. se a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, in deroga alle norme relative al titolo alcolometrico effettivo minimo, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 4,5 % vol.; c. ha un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol; a titolo di deroga: il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve il limite massimo del titolo alcolometrico totale può raggiungere 20% vol. per i vini provenienti da alcune superfici viticole della Comunità e prodotti senza alcun arricchimento il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15% vol. per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento; d. fatte salve eventuali deroghe che potranno essere adottate, ha un’acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l, ossia 46,6 milliequivalenti per litro. Come si evince dal punto a, l’Europa comunitaria è divisa in zone, in base alle diverse caratteristiche climatiche (cfr. il box nella pagina a fianco). LA NORMATIVA ITALIANA A livello nazionale la prima normativa che instituiva le denominazioni di origine, come si è detto, fu la legge 930 del 1963 che, imitando la legislazione francese sulle AOC, introdusse il concetto di per ogni DOC e il disciplinare di produzione con tutte le regole sulle varietà utilizzabili, le tecniche viticole ammesse, su quelle enologiche e i parametri minimi di qualità per la denominazione. Circa trent’anni dopo, la l. 164/92 introdusse alcune importanti novità rispetto alla 930/63. Un’innovazione importante riguardò l’ampliamento dei livelli delle denominazioni di origine, introducendo una sorta di “piramide della qualità” che sopra la DOCG prevedeva l’introduzione di “menzioni aggiuntive” e, all’apice della piramide, la “vigna” con il nome del toponimo catastale, a imitazione della strategia francese dei cru della Borgogna e di Bordeaux. Al di sotto della DOC furono previste le IGT (Indicazioni Geografiche Tipiche), a loro volta collocate a un livello superiore a quello dei Vini da Tavola, sprovvisti d’indicazione di origine. zona di produzione delimitata e intangibile