Il successivo d. lgs. 8 aprile 2010, n. 61 ha riformato la 164/92; in realtà non ha portato innovazioni concettuali, ma solo perfezionamenti sull’utilizzazione dei diversi livelli delle denominazioni origine, già previsti sulla base del reg. CE 479/2008; cosi le “microzone” sono state ribattezzate “Menzioni Geografiche Aggiuntive” (MGA). Le modifiche introdotte si sono rese necessarie, perché il regolamento aveva trasformato le DOC e le DOCG in DOP e le IGT in IGP.
Il d. lgs. 61/2010 è poi confluito nel Testo Unico della Vite e del Vino (l. 238/2016), insieme al d.l. 10 agosto 2000, n. 260, che prevede Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento sulla OCM Unica; alla l. 20 febbraio 2006, n. 82, recante Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’Organizzazione comune di mercato del vino; al d. lgs. 13/8/2012 e d.l. 24/7/2014 relativi all’etichettatura e alla presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo.
Il Testo Unico della Vite e del Vino non ha invece modificato numerosi leggi e decreti come, tra gli altri, quello sull’approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati (30 novembre 2011); le disposizioni nazionali applicative del reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio e del reg. applicativo CE n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; le disposizioni nazionali inerenti la dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola (26 ottobre 2015); il sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli e i prelievi dei campioni da analizzare (d.P.R. del 26 marzo 1989, n. 327)