I DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

Il disciplinare di produzione è l’insieme di norme che caratterizzano le categorie DOP e IGP e descrivono il vino, dal territorio di produzione alle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche che deve avere al momento dell’immissione sul mercato, alle quali ci si deve attenere. Nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP, proposti insieme alla domanda di protezione inoltrata dal soggetto legittimato, in genere un Consorzio di Tutela, devono essere stabiliti, tra le altre cose:

  • la denominazione di origine o indicazione geografica;
  • la delimitazione della zona di produzione;
  • la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino o dei vini, in particolare il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia;
  • la resa massima di uva e di vino a ettaro;
  • l’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino è ottenuto, con eventuale riferimento alle relative percentuali;
  • le forme di allevamento, i sistemi di potatura e le pratiche colturali ammesse;
  • le condizioni di produzione e in particolare le caratteristiche naturali dell’ambiente, come clima, terreno, giacitura, altitudine ed esposizione;
  • gli elementi che evidenziano il legame con il territorio;
  • l’ente a cui vengono attribuiti i compiti di certificazione.
    Nei disciplinari di produzione possono essere inoltre previsti altri elementi secondari, seppure importanti:
  • la possibilità di far ricorso all’irrigazione di soccorso;
  • le deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata;
  • il periodo minimo d’invecchiamento, in recipienti di legno o di altro materiale e di affinamento in bottiglia;
  • l’imbottigliamento in zona delimitata;
  • le capacità e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli altri recipienti ammessi.