I DISCIPLINARI DI PRODUZIONE Il disciplinare di produzione è l’insieme di norme che caratterizzano le categorie DOP e IGP e descrivono il vino, dal territorio di produzione alle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche che deve avere al momento dell’immissione sul mercato, alle quali ci si deve attenere. Nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP, proposti insieme alla domanda di protezione inoltrata dal soggetto legittimato, in genere un Consorzio di Tutela, devono essere stabiliti, tra le altre cose: la denominazione di origine o indicazione geografica; la delimitazione della zona di produzione; la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino o dei vini, in particolare il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia; la resa massima di uva e di vino a ettaro; l’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino è ottenuto, con eventuale riferimento alle relative percentuali; le forme di allevamento, i sistemi di potatura e le pratiche colturali ammesse; le condizioni di produzione e in particolare le caratteristiche naturali dell’ambiente, come clima, terreno, giacitura, altitudine ed esposizione; gli elementi che evidenziano il legame con il territorio; l’ente a cui vengono attribuiti i compiti di certificazione. Nei disciplinari di produzione possono essere inoltre previsti altri elementi secondari, seppure importanti: la possibilità di far ricorso all’irrigazione di soccorso; le deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata; il periodo minimo d’invecchiamento, in recipienti di legno o di altro materiale e di affinamento in bottiglia; l’imbottigliamento in zona delimitata; le capacità e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli altri recipienti ammessi.