DOP E IGP
Per Denominazione di Origine Protetta (DOP) dei vini s’intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata, utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, conforme ai seguenti requisiti:
- la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
- le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
- la sua produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono nell’area geografica delimitata;
- è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o derivanti da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis (reg. UE 2021/2117 del 6/12/2021).
La denominazione può riportare l’indicazione del vitigno, è regolata dal disciplinare di produzione e può prevedere l’indicazione di una Sottozona – Comune, Frazione, Fattoria, Podere, Vigna – che richiede una migliore qualità e prevede vincoli produttivi più restrittivi, cioè si trova in posizione più alta sulla piramide delle DOC.
Per Indicazione Geografica Protetta (IGP) dei vini s’intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che sia conforme ai seguenti requisiti:
- possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;
- le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85% da tale zona geografica;
- la sua produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata;
- è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o derivati da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.
Il d. lgs. 61/2010 e la successiva l. 238/2016 (Testo unico del vino) prevedono il mantenimento dell’utilizzo delle menzioni specifiche tradizionali, rappresentate in Italia dalle sigle DOCG, DOC e IGT, che possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea DOP e IGP.