DOP E IGP Per ( ) dei vini s’intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata, utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, conforme ai seguenti requisiti: Denominazione di Origine Protetta DOP la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani; le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica; la sua produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono nell’area geografica delimitata; è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o derivanti da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis (reg. UE 2021/2117 del 6/12/2021). La denominazione può riportare l’indicazione del vitigno, è regolata dal disciplinare di produzione e può prevedere l’indicazione di una – Comune, Frazione, Fattoria, Podere, Vigna – che richiede una migliore qualità e prevede vincoli produttivi più restrittivi, cioè si trova in posizione più alta sulla piramide delle DOC. Sottozona Per ( ) dei vini s’intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che sia conforme ai seguenti requisiti: Indicazione Geografica Protetta IGP possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica; le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85% da tale zona geografica; la sua produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata; è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o derivati da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis. Il e la successiva (Testo unico del vino) prevedono il mantenimento dell’utilizzo delle menzioni specifiche tradizionali, rappresentate in Italia dalle sigle DOCG, DOC e IGT, che possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea DOP e IGP. d. lgs. 61/2010 l. 238/2016