Il è riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il 20% dei viticoltori interessati e del 20% della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell’ultimo biennio. riconoscimento della IGT L’uso delle DOCG, DOC e IGT è consentito solo per i vini ottenuti del tutto o in parte da vitigni classificati tra gli idonei alla coltivazione per quell’area e appartenenti alla specie Vitis vinifera o a un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis (reg. UE 2021/2117 del 6/12/2021). La protezione comunitaria dei vini DOP e IGP è cancellata quando per tre anni consecutivi non sono rivendicate superfici vitate utilizzate a tale destinazione produttiva. Il ministero delle Politiche Agricole richiede la cancellazione della protezione comunitaria quando le Denominazioni di Origine e le Indicazioni Geografiche siano state rivendicate in percentuali inferiori al 35% della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per le DOCG, al 20% per le DOC, al 10% per le IGT, calcolate sulla media degli ultimi tre anni. La rivendicazione delle produzioni dei vini DOP e IGT è effettuata ogni anno a cura dei produttori interessati, dopo la vendemmia, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione, sulla base dei dati dello schedario viticolo. Ai fini della rivendicazione delle DOCG e DOC, che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. Il controllo deve avvenire al termine della fase di vinificazione, prima dell’imbottigliamento, per i vini che non devono essere sottoposti a rifermentazione o a un periodo di invecchiamento. Per gli altri, sottoposti a rifermentazione o a un periodo di invecchiamento, oltre al primo controllo, ce ne dev’essere un secondo, alla fine della maturazione/affinamento e prima dell’imbottigliamento. La certificazione positiva è condizione per l’utilizzazione della denominazione e ha validità per 180 giorni per i vini DOCG, di 2 anni per i vini DOC, di 3 anni per i vini DOC Liquorosi. Una volta espletate tutte le attività di controllo, l’organismo incaricato, sulla base del piano dei controlli e delle disposizioni previste dalla normativa vigente, rilascia il parere di conformità al soggetto richiedente ai fini della successiva certificazione d’idoneità del vino prodotto. i vini devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica e organolettica Tra le altre disposizioni, il d.l. 61 dell’8/4/2010 e il successivo testo unico (l. 238/2016) disciplinano anche: la partecipazione di vini DOP, IGP e vini spumanti di qualità a concorsi enologici organizzati da organismi ufficialmente autorizzati dal ministero delle Politiche Agricole;