La menzione Classico per i vini non spumanti DOP e la specificazione Storico per gli spumanti DOP sono riservate ai vini della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma, anche nell’ambito della stessa denominazione. Per il Chianti Classico questa zona storica è quella delimitata con decreto del ministro per l’Agricoltura e le Foreste del 31 luglio 1932. In tale zona non possono essere impiantati o dichiarati allo schedario viticolo vigneti per il Chianti DOCG.
La menzione Riserva è attribuita ai vini DOP che siano stati sottoposti a un periodo d’invecchiamento, compreso l’eventuale affinamento, non inferiore a
- 2 anni per i vini rossi,
- 1 anno per i vini bianchi,
- 1 anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave,
- 3 anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia.
In caso di taglio tra vini di annate diverse, l’immissione al consumo del vino con la menzione Riserva è consentita solo quando tutta la partita ha concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto dal relativo disciplinare di produzione.
La menzione Superiore è attribuita ai vini DOP dotati di caratteristiche qualitative più elevate, con una regolamentazione più restrittiva che prevede una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il 10% rispetto alla tipologia senza tale menzione; inoltre, questi vini devono avere:
- un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5% in volume rispetto alla tipologia di base;
- un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5% in volume.
La menzione Superiore non può essere abbinata alle menzioni Novello e Riserva.