Nel caso in cui ci siano nomi geografici inclusi in nomi propri, ragioni sociali o in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili, che contengano, in tutto o in parte, termini geografici riservati ai vini a DOP e IGT o che possano creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità, “è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino la dimensione di 3 mm di altezza per 2 di larghezza, con riferimento al carattere alfabetico ‘x’, e in ogni caso non siano superiori alla metà, sia in altezza sia in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto” (l. 238/2016, Titolo III, art. 44).

Indicazioni obbligatorie e facoltative

I regg. UE 1169/2011 e 33/2019 e il d. lgs. “Etichettatura” del 13 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni definiscono le indicazioni obbligatorie e facoltative da riportare in etichetta. Le seguenti indicazioni valgono per tutte le categorie di vino, con alcune eccezioni, specificate, per i vini a denominazione di origine.
Le notizie riportate in etichetta diventano sempre più puntuali e numerose man mano che sale il livello della qualità. Le indicazioni facoltative che riguardano il prodotto e la filiera produttiva e distributiva sono strettamente regolamentate dalle norme comunitarie e nazionali e, poiché quando sono scritte diventano un’informazione per il consumatore, sono sottoposte alle stesse regole delle informazioni obbligatorie. Le altre, che non riguardano il processo produttivo, come i consigli di servizio e consumo, devono comunque essere veritiere e non indurre in errore il consumatore.
Le indicazioni obbligatorie da riportare sulle etichette delle bottiglie dei vini sono:

  • designazione della categoria di prodotto vitivinicolo (vino, vino liquoroso, vino spumante, vino frizzante ecc.), obbligatoria per i vini senza indicazione di origine, può essere omessa se è presente l’indicazione di DOP o IGP;
  • nome ed espressione della Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta o, in sostituzione o in aggiunta dei termini DOP o IGP, la menzione tradizionale DOC o DOCG o IGT;
  • titolo alcolometrico volumico complessivo (svolto e non) espresso in % del volume, per i vini senza indicazione di origine;
  • titolo alcolometrico volumico effettivo espresso in % del volume, per i vini con indicazione di origine: il valore riportato in etichetta può discostarsi di ± 0,5% in volume rispetto a quello dei risultati delle analisi effettuate sul prodotto, tale tolleranza sale a ± 0,8% in volume per i vini invecchiati più di 3 anni e per i vini spumanti, frizzanti e liquorosi;