Le indicazioni facoltative da riportare sulle etichette delle bottiglie dei vini sono:
- riferimenti (nome o marchio commerciale e indirizzo) ad altri operatori coinvolti nella filiera (produttore, distributore ecc.);
- utilizzo di termini come “abbazia”, “castello”, “rocca”, “torre” o “villa”, riferiti all’azienda agricola, a condizione che tutte le operazioni di trasformazione avvengano nell’area menzionata (solo per i vini a DOP e IGP);
- logo comunitario relativo alla presenza di allergeni;
- annata delle uve nei vini a Indicazione Geografica, in cui può essere indicata solo se almeno l’85% delle uve proviene dalla stessa annata;
- tenore zuccherino, solo per i vini non spumanti: la normativa prevede quattro indicazioni (secco, abboccato, semidolce, dolce) da utilizzare in base al quantitativo di residuo zuccherino presente nel vino e, in particolare:
- secco: zucchero da 0 a 4 g/l; oppure 9 g/l, purché l’acidità totale espressa in g/l di acido tartarico non sia inferiore di oltre 2 g/l al tenore di zucchero
- abboccato: zucchero da 4 a 12 g/l; oppure 18 g/l, purché l’acidità totale espressa in g/l di acido tartarico non sia inferiore di oltre 10 g/l al tenore di zucchero
- amabile: zucchero superiore al limite massimo consentito per la tipologia “abboccato” e non superiore ai 45 g/l
- dolce: zucchero almeno pari a 45 g/l;
- indicazioni relative al metodo di invecchiamento e/o di elaborazione, solo per i vini a Denominazione di Origine: Superiore, Vino novello o Novello, Gran Selezione;
- i simboli comunitari della DOP/IGP, solo per i vini con indicazione di origine;
- riferimenti al metodo di produzione per i vini non spumanti DOP/IGP: fermentato in botte, maturato in botte, invecchiato in botte, eventualmente seguiti dal nome del legno (es. rovere);
- riferimenti al metodo di produzione per i vini spumanti DOP/IGP: fermentato in bottiglia, metodo classico, metodo tradizionale, metodo classico tradizionale, crémant;
- indicazioni relative a unità geografiche più piccole della DOP, solo se almeno l’85% delle uve impiegate nella produzione del vino proviene da tali zone, solo per i vini a Denominazione di Origine; l’indicazione della zona geografica più piccola o più ampia deve fare riferimento a una o più delle seguenti categorie di toponimi: il nome della località e/o del gruppo di località, un Comune o una frazione, una sottoregione vitivinicola, una zona amministrativa;