È comunque obbligatorio indicare sull’etichetta fisica la presenza di sostanze allergeniche e il valore energetico di 100 ml di vino o di vino aromatizzato.
La definizione di ingrediente è data dal reg. UE n. 1169/2011 e viene definito come “qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, o qualsiasi componente di un ingrediente composto, utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora presente nel prodotto finito”.
Il reg. UE 2019/934 del 12 marzo 2019 elenca le pratiche enologiche autorizzate e la loro classificazione come additivi o coadiuvanti tecnologici. Solo gli additivi sono soggetti a etichettatura.

SE VUOI APPROFONDIRE

GLI ADDITIVI AMMESSI (REG. UE 2019/934)

Il reg. (UE) 2019/934 classifica le seguenti sostanze come additivi:

  • correttori di acidità: acido tartarico, acido malico*, acido lattico, solfato di calcio, acido citrico;
  • conservanti e antiossidanti: anidride solforosa, bisolfito di potassio, metabisolfito di potassio, sorbato di potassio*, lisozima*, acido ascorbico, dimetil dicarbonato (DMDC)*;
  • stabilizzanti: acido citrico, acido metatartarico, acido fumarico*, gomma arabica, mannoproteine, carbossimetilcellulosa (CMC), poliaspartato di K;
  • gas e gas di imballaggio: argon, azoto, anidride carbonica;
  • altre pratiche: resina di pino d’Aleppo, caramello*.

Il regolamento indica anche le alternative fisiche:

  • ai correttori di acidità: resine cationiche*, trattamenti con elettromembrane*;
  • ai conservanti e agli antiossidanti: pastorizzazione flash, microfiltrazione tangenziale, riscaldamento (campi elettrici pulsati [PEF] e UV-C, tecniche non ancora autorizzate);
  • stabilizzatori: elettrodialisi*, resine cationiche*, stabilizzazione a freddo con o senza bitartrato di potassio*;
  • pratiche enologiche preventive, compresa la bioprotezione.

Gli additivi e le pratiche contrassegnati con * non sono autorizzati nella produzione biologica.