Contemporaneamente e nei secoli a seguire, la farmaceutica chimica e anche le scienze alchemiche continuarono a progredire e di pari passo crebbe la conoscenza dello zucchero, dei metodi per ricavarlo e di ottenerne lauti guadagni. I primi cenni di utilizzo dello zucchero nei liquori, nel Seicento, si trovano in testi in cui si spiegava come lo zucchero avesse il potere di rendere apprezzabili anche gli "amari"; questo termine, peraltro, non circoscriveva l'utilizzo all'edulcorazione dei liquori, ma in maniera generica a ogni alimento. All'inizio del Settecento cominciarono a comparire libri e trattati di "ricette" dove decine di liquori, a base di erbe e spezie, potevano essere resi piacevoli con l'uso dello zucchero. Proprio sulla fine del secolo cominciò a crearsi una netta spartizione tra liquori a scopo voluttuario, dolci e piacevoli, e i medicamenti, che rimanevano quasi del tutto amari. Alla metà dell'Ottocento cominciarono a nascere fabbriche di medicinali; erano numerosissimi le erbe, le spezie e i fiori utilizzati nella creazione di liquori consumati a scopo edonistico ovvero prescritti per la cura di malattie o come corroboranti di corpi martoriati. Divenne sempre più consistente l'uso dello zucchero per la creazione di bevande destinate a compiacere il palato dei consumatori. Il regolamento UE 2019/787 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che disciplina la produzione dei distillati, regolamenta anche la produzione dei liquori, che vengono in esso inglobati in quanto . bevande spiritose Il regolamento stabilisce che una bevanda spiritosa è una bevanda alcolica: destinata al consumo umano che possiede caratteristiche organolettiche particolari che possiede un titolo alcolometrico volumico minimo di 15% (fatti salvi casi speciali regolamentati) che è stata prodotta direttamente mediante la distillazione di prodotti fermentati, macerazione di materie vegetali in alcol etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o di altre bevande spiritose specificate nel regolamento CE n. 1334/2008. Nel caso in cui alla preparazione venga aggiunta acqua, anch'essa deve rispettare titoli di conformità specificati nel regolamento. I liquori, gli amari e le creme, che si differenziano in funzione del gusto e della quantità di zuccheri in essi presenti, rientrano a pieno titolo nei limiti che definiscono una bevanda spiritosa. Il regolamento dà poi una definizione di : liquore Il liquore è la bevanda spiritosa: avente un tenore minimo di edulcoranti, espresso in zucchero invertito, di: 70 grammi per litro per i liquori di ciliegia o di ciliegia acida il cui alcole etilico è costituito esclusivamente da acquavite di ciliegie o di ciliegie acide; 80 grammi per litro per i liquori aromatizzati esclusivamente alla genziana o a piante simili o all'assenzio; 100 grammi per litro in tutti gli altri casi;