Il Barolo e la sua legislazione Dopo aver definito la zona del Barolo possiamo cercare di avvicinarci alla sua identità. È verissimo che bisognerebbe parlare di un vino solo con il bicchiere davanti, ma mi pare giusto guardare in breve alla legislazione che cerca di definire le caratteristiche del Barolo non tanto per limitarlo quanto per proteggerlo. Come abbiamo accennato il Barolo non ha goduto di una legislazione specifica fino alla DOC del 1966, e per questo motivo è stato spesso, troppo spesso, imitato e contraffatto. Già nel 1873 tale Ghisolfi lamentava di fronte al Consiglio Comunale di Barolo che circolassero troppi falsi Barolo che arrecavano "non lieve danno alla rinomanza di questo tipo di vino ormai dei nostri il più stimato tanto in Italia che nelle piazze estere". Nel 1899 l'onorevole Calissano di Alba denunciava di fronte al Parlamento italiano la mancanza di una legge che punisse le frodi di contraffazione di un vino tipico, e citava a titolo di esempio proprio il Barolo e il Barbaresco. Il già citato "Decreto sui vini tipici" offriva delle definizioni geografiche ma non tutelava affatto il prodotto né imponeva sanzioni ai sofisticatori, tant'è che le frodi sono continuate anche negli anni '60 e '70, quando il Consorzio aveva calcolato che il Barolo circolante sul mercato fosse circa il doppio di quello effettivamente prodotto in zona. L'avvento del disciplinare di "Denominazione di origine controllata" (DOC) nel 1966 portò i primi, efficaci controlli. Ciascun produttore doveva denunciare a fine vendemmia la propria produzione per ottenere i cosiddetti "bollini DOC" cioè i certificati comunali attestanti l'effettiva produzione di un vino tipico. Questi certificati vengono consegnati alla Camera di Commercio presso la quale è depositato l'Albo Vigneti (rassegna catastale dei vigneti DOC realizzata nel 1967). Qui si può effettuare il controllo incrociato tra i vigneti posseduti dal produttore e la produzione dichiarata. Ma il problema fu definitivamente risolto solo nel 1980, quando venne ideata la "Denominazione d'origine controllata e garantita" (DOCG) cioè un sistema di controllo ferreo e molto efficiente. Oltre a quanto previsto dalla DOC, ogni partita di vino viene controllata prima dell'imbottigliamento. Un campione sigillato viene portato all'analisi chimica per verificare che abbia i requisiti minimi previsti dal disciplinare. Un altro campione sigillato viene sottoposto alla degustazione anonima da parte di una commissione di sei esperti. Vi sono due commissioni rotanti, formate ciascuna da un presidente fisso e da cinque membri scelti di volta in volta tra un gruppo di degustatori disponibili. Queste commissioni si radunano periodicamente presso la Camera di Commercio di Alba e danno il giudizio finale sul Nebbiolo candidato a diventare Barolo.