CAPITOLO DICIANNOVESIMO LA LEGGE SUL VINO E SUL SUO CONFEZIONAMENTO Prima di parlare della formazione della cantina è bene ricordare alcuni punti della legge D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, e precisamente: - È vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio per il diretto consumo, nonché somministrare ai propri dipendenti per obbligo contrattuale mosti e vini (7): Art. 23. i cui componenti e gli eventuali loro rapporti non siano compresi nei limiti stabiliti con decreto del Ministero per l'Agricoltura e le Foreste di concerto con quello per la Sanità, in relazione ai risultati della sperimentazione; a) che non risultino rispondenti ai requisiti prescritti dal presente decreto o non risultino rispondenti alle denominazioni indicate in etichetta; b) che all'analisi organolettica o chimica o microscopica risultino alterati per malattie o comunque avariati e difettosi per odori e sapori anormali (come legno, muffa, o altro); c) che, sottoposti alla prova preliminare di fermentazione secondo i metodi ufficiali di analisi, non risultino fermentescibili. È fatta eccezione per i vini speciali; d) con gradazione alcolica complessiva inferiore a 10°; e) con acidità volatile espressa in grammi di acido acetico per litro, superiore a un decimo della gradazione alcolica svolta in volume per cento, restando consentita la presenza di 1 grammo per litro per i vini con gradazione alcolica svolta inferiore a 10°; f) contenenti oltre mezzo grammo per litro di cloruri espressi come cloruro di sodio, fatta eccezione per il vino Marsala; i vini liquorosi e le mistelle, per i quali tale limite è elevato ad 1 grammo; g) contenenti oltre 1 grammo per litro di solfati, espressi come solfato neutro di potassio, fatta eccezione per il vino Marsala, i vini liquorosi e le mistelle, per i quali tale limite è elevato a 3 grammi (8); h) contenenti alcole metilico in quantità superiore a millimetri 0,25 per i vini rossi e millimetri 0,20 per i vini bianchi, per ogni 100 millimetri di alcole complessivo, e cioè alcole svolto e da svolgere (9); i) contenenti anidride solforosa totale in quantità superiore a 200 milligrammi per litro; l)