CAPITOLO QUATTORDICESIMO CLASSIFICAZIONE DEI VINI ITALIANI Classificare i vini italiani è un'impresa piuttosto ardua in questo momento, in quanto la legislazione sulle denominazioni d'origine, iniziata nel 1963 sta, sia pur a grandi passi, completando il quadro definitivo di riassetto della viticultura italiana. Come tutte le riforme, questa diverrà veramente valida fra diversi anni, ed agli effetti qualitativi ci vorrà forse ancora più tempo. I produttori dovranno adeguarsi alle nuove regole, dovranno rinunciare ad utilizzare vini di varie origini, che permettevano di bilanciare i loro vini con una certa facilità, dovranno ricostruire il sistema di produzione utilizzando solo le possibilità che determinati vitigni in determinate zone possono dare. Assisteremo senza dubbio a variazioni di qualità ed il consumatore, ad esempio abituato al Chianti di massa tagliato con vino meridionale, sarà portato a scoprire un nuovo timbro nel Chianti, ora controllato, appunto determinato dall'uso delle sole uve di Toscana e dal ritorno all'antico sistema di vinificazione. Ciò che il legislatore ha fatto è molto importante, perché ha posto il problema di riqualificare una massa, ma la qualità resta sempre legata all'onestà ed alla capacità dell'uomo. E questi sarà portato lentamente nella strada della qualità dal consenso del consumatore e del convincimento che tecnici, enologi e sommeliers sapranno infondere. Con un disciplinare sui vini di questo tipo i Francesi hanno ottenuto una notevole valutazione dei loro prodotti, essi però sono arrivati alla denominazione d'origine regionale prendendo come base il « Grand Cru », che aveva già ottenuto un mercato ed una valorizzazione, e cioè, ad esempio, attorno agli Chateux Lafitte Rothschild, La Tour, Mouton Rothschild hanno creato la denominazione di origine « Pauillac », dal nome del villaggio, per i vigneti piantati su terreni limitrofi agli Chateaux ed aventi le stesse caratteristiche minerali, e con gli stessi vitigni merlot, cabernet, malbec. Noi abbiamo codificato prima le zone ed ora dobbiamo creare i « Grands Crus », che faranno testo con le loro qualità alla produzione regionale. Riportiamo la prima parte del del 12 luglio 1963 n. 930: (« Gazz. Uff. », 15 luglio 1963, n. 188). Decreto presidenziale « Norme per la tutela delle denominazioni dei vini e dei mosti »