Capo I - DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE Per denominazione di origine dei vini s'intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione — accompagnati o non con nomi di vitigni o altre indicazioni — usati per designare i vini che ne sono originari e le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dai vitigni e dalle condizioni naturali di ambiente. La zona di produzione di cui al precedente comma può comprendere, oltre il territorio indicato nella rispettiva denominazione di origine, anche i territori vicini, quando in essi esistono analoghe condizioni naturali e, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si producono, da almeno dieci anni, vini immessi sul mercato con la medesima denominazione, purché abbiano analoghe caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche e siano prodotti con uve provenienti dai vitigni tradizionali della zona, vinificati con i metodi di uso generalizzato della zona stessa. Art. 1. Le denominazioni di origine dei vini sono distinte in: Art. 2. denominazione di origine « semplice »; a) denominazione di origine « controllata »; b) denominazione di origine « controllata e garantita ». c) La denominazione di origine semplice designa i vini ottenuti da uve provenienti da vitigni tradizionali delle corrispondenti zone di produzione, vinificate secondo gli usi locali, leali e costanti delle zone stesse. Alla delimitazione di tali zone si provvede con Decreto del Ministero per l'Agricoltura e le Foreste di concerto con il Ministro per l'Industria e Commercio. In mancanza del provvedimento ministeriale di delimitazione la zona di produzione si intenderà costituita dall'intera circoscrizione dei Comuni ricadenti nel territorio cui si riferisca il nome o qualificazione geografica assunto come denominazione di origine dei vini. Art. 3. Le denominazioni di origine « controllata » sono riservate a vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna di esse, nei relativi disciplinari di produzione. Le denominazioni di origine « controllate e garantite » sono riservate a vini di particolare pregio — da immettersi al consumo con la modalità prevista dal successivo art. 7 — che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti per ciascuna di esse, nei relativi disciplinari di produzione. Art. 4.