Legislazione Nuova classificazione dei vini e sistema di controllo di GIULIO CASTAGNO I l primo agosto 2009 siamo passati dalla vecchia classificazione: vini da tavola, vini da tavola a indicazione geografica e VQPRD alla nuova vini, I.G.P., DOP sostanzialmente non cambia nulla visto che i vini da tavola saranno semplicemente chiamati: vini e i VQPRD, che in Italia chiamavamo DOC e DOCG, ora si chiamano D.O.P. ma in Italia continueremo a chiamarli esattamente come prima: Denominazione di origine controllata e denominazione di origine controllata e garantita . A ben guardare, l unica differenza significativa riguarda i vini a indicazione geografica che erano dei vini da tavola con la geografia in più ed ora diventano delle vere e proprie denominazioni di origine ma con qualche controllo in meno. La I.G.P., indicazione geografica protetta, è infatti molto simile alla D.O.P., denominazione di origine protetta, in quanto ha un disciplinare di produzione che ne definisce la resa e le tecniche di produzione; nonché un sistema di controllo teso a verificare le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, ma tali controlli non sono sistematicamente svolti su ogni partita ma soltanto a campione. Tra DOP e IGP da una parte e vini generici dall altra la differenza è invece molto marcata perché per questi ultimi non esiste un disciplinare di produzione che imponga un limite di resa per ettaro e questo può generare atteggiamenti produttivi molto diversi in grado di sollevare dubbi circa la trasparenza della concorrenza commerciale. Questo problema diventa particolarmente acuto se si considera che lo spazio dei vini da tavola super , lasciato libero dalle indicazioni geografiche, sarà presto occupato dai vini varietali ed anche se l Italia ha limitato il più possibile la facoltà di utilizzare il nome di vitigno fuori dall ambito IGP e DOP, è prevedibile che altri stati utilizzino più marcatamente questa opportunità. In sostanza la vera differenza fra le varie classificazioni è rappresentata dai vincoli imposti dai disciplinari e, soprattutto dalle modalità con cui il rispetto dei vincoli ed il risultato produttivo vengono controllati. Il sistema di controllo per le DOP e IGP ha la sua base normativa nell art. 48 del Reg. CE nr. 479/2008 che prevede un controllo annuale circa il rispetto del disciplinare e richiama le modalità di certificazione già previste per tutti gli altri prodotti del settore alimentare, dal Reg. CE n. 882/2004. 4 Le modalità da seguire per la verifica annuale nel settore vino sono meglio dettagliate nell art. 25 del Reg. CE 607/2009 che lascia agli stati membri ampi spazi di manovra visto che per i DOP devono essere fatti esami sia chimico-fisici che organolettici mentre, per le IGP, gli esami possono essere sia completi che limitati all analisi chimicofisica; in ogni caso i controlli possono essere, secondo quanto deciso dallo stato membro, sia sistematici che: a campione . L Italia ha scelto la modalità del controllo sistematico dei vini a DOP varando i piani dei controlli affidati ad appositi enti terzi per ciascuna denominazione, mentre per i vini a IGP, il controllo sarà a campione ed è stato affidato provvisoriamente all ispettorato centrale per il controllo della qualità con un decreto pubblicato il 3 ottobre scorso. Per i vini privi di denominazione è consentito l uso dell annata e del nome di vitigno ma anche in questo caso è previsto un sistema di controllo visto che l articolo 60 paragrafo 2 del Reg. CE 479/2008 impone, agli Stati membri, di introdurre disposizioni: legislative, regolamentari o amministrative per garantire la veridicità delle informazioni in questione, mediante procedure di certificazione, approvazione e controllo. Le modalità operative del controllo circa la veridicità della varietà di vite e dell annata di produzione, sempre affidate agli stati membri, sono descritte dall art. 63 del Reg CE 607/2009 e non sono molto diverse da quelle stabilite per i DOP, compresa la possibilità di prevedere un esame organolettico e, per i varietali da monovitigno , un esame analitico. L Italia non ha ancora legiferato in merito ma una bozza di decreto circolata a gennaio ipotizza un controllo documentale sistematico con metodi e costi non molto diversi dalle DOP; in attesa della regolamentazione sembra che sia impossibile utilizzare annata e vitigno sui vini privi di DOP e IGP anche se nulla vieta di annotare e tracciare nei registri queste informazioni che si vedrà poi come autorizzare e certificare. Torneremo ancora sull argomento visto che il decreto 23 Dicembre 2009, sull applicazione nazionale delle norme dell etichettatura, e la modifica della 164 sulle denominazioni, entrambi in fase di pubblicazione, introducono consistenti novità che richiedono approfondimento ed interpretazione.