VITICOLTURA

Norme tecniche dei disciplinari di produzione integrata della vite MICHELE VIGASIO

Le ultime novità nei prodotti per la difesa integrata del vigneto, nell’anno in cui diviene obbligatoria, per l’adesione alle misure agroambientali, la certificazione SQNPI

Sullo sfondo di un quadro normativo che, seppur ancora piuttosto complesso, va definendosi – e per il quale si rimanda a titolo di esempio a un inquadramento sintetico ma molto chiaro sul sito della Regione Piemonte (vedi Qr code e link in calce all’articolo) – per quel che riguarda la nuova adesione agli interventi agro-climatico-ambientali in via di attivazione nel Complemento regionale per lo sviluppo rurale del Piano Strategico della Pac 2023-2027 (e/o il proseguimento fino al termine delle misure del PSR concluso), sono state tracciate le norme tecniche DPI vincolanti per le Aziende per ora aderenti al livello ‘volontario’ della difesa Integrata (azione 10.1.1 del PSR). Mi preme ricordare sempre che il rispetto di tali norme, che si concretizzano con la scelta dei principi attivi e delle loro limitazioni specifiche, rappresenta uno dei fondamenti di tutela dell’ambiente, dell’operatore e del consumatore, dato che sottendono a quell’approccio “sostenibile” che rimbalza oggi sula bocca di tutti e in ogni campo e che, per quel che riguarda la viticoltura e tutte le attività agricole in generale, va riempito concretamente con significati e scelte tecniche di difesa consapevoli e perfezionate, visto anche l’impatto prioritario detenuto da tale aspetto della coltivazione.
Inoltre, per quel che riguarda l’importantissima novità relativa all’obbligo di adesione allo schema di certificazione SQNPI, la conoscenza e il conseguente rispetto di tali norme, verificabile dalla compilazione del regivastro dei trattamenti (o più “amichevolmente” quaderno di campagna), che a brevissimo (gennaio 2025) diventerà “europeo”, costituisce un requisito fondamentale per ottenere la certificazione stessa.
La sostenibilità, dicevamo, ha grandissimo peso nella nuova PAC, perché tiene conto degli obiettivi da raggiungere a livello mondiale come goal dell’Agenda 2030, a livello europeo con la Strategia From Farm to Fork prevista dal Green Deal, e dalla strategia nazionale per lo Sviluppo sostenibile.
Per fare un esempio molto pratico, tra gli obiettivi quantitativi specifici in essa contenuti, non dimentichiamo quello della riduzione del 20% della quantità di sostanze attive (s.a. di seguito) candidate alla sostituzione, rame incluso. Relativamente a quest’ultimo fungicida inorganico, caposaldo nella difesa antiperonosporica e nell’approccio corretto contro lo sviluppo delle resistenze, che ricordiamo essere uno dei pochi fungicidi multi-sito, occorre evidenziare, da un lato la riclassificazione di molti formulati commerciali con nuove etichette riportanti indicazioni aggiornate di Pericolo H ed EUH sulla base del Regolamento Delegato (UE) 2021/849 e dall’altro la prospettiva che si presenta a breve all’orizzonte di una completa revisione della sua valutazione eco-tossicologica, di cui occorre avere comunque cognizione (vedi articolo di Luca Rossi a pag 8 ndr). In affiancamento alla lettura dei paragrafi che seguono occorre fare riferimento alla tabella 1, nella quale sono elencate, riunite nei rispettivi “gruppi”, le principali sostanze attive, o almeno quelle che hanno le limitazioni più importanti e/o “particolari”, delle attuali 27 ammesse rispettivamente sia per la difesa antiperonosporica sia per quella antioidica. Faremo riferimento alla tabella attraverso rimandi nel testo anche per alcuni aggiornamenti dei formulati commerciali che contengono tali sostanze nei cataloghi 2023 delle ditte produttrici.