Integrazione fra albi dei vigneti e schedario viticolo D a oltre 10 anni si cerca di costruire lo schedario viticolo nazionale che, utilizzando le foto aeree del territorio, deve consentire il passaggio da un sistema basato sul catasto terreni, ripartizione degli appezzamenti in base alla proprietà ed al tipo di coltura dichiarata, ad una vera e propria fotografia del vigneto italiano costituita dall accertamento esatto (GIS) della collocazione ed estensione dei vigneti che vengono classificati in base a chi li conduce ed annotati nel suo fascicolo aziendale. Non è stato un lavoro semplice perché sovrapporre alle foto del territorio i reticoli catastali, disegnati e misurati con metodi tradizionali, ha posto in evidenza dei disallineamenti dei confini delle colture e, soprattutto nelle aree collinari con forti pendenze, ha reso necessario stirare le mappe in modo da far collimare i vari punti di riferimento dei fogli catastali con gli elementi del territorio ora fotografati e non più rilevati con i metodi topografici. Terminata questa fase, è stato eseguito il lavoro di fotointerpretazione per individuare i vigneti e misurarli ma è evidente che, lavorando per via informatica in base ai confini di colore, non sempre sono state correttamente interpretate le capezzagne e le aree di servizio ma si tratta ormai di fatti marginali ed ora si può dire che, salvo alcune rettifiche da esaminare caso per caso, disponiamo di una fotografia esattamente interpretata al punto di non rendere più necessario un sopraluogo per certificare se su una certa particella c è o non c è un vigneto. Fino a questo punto ci si è però accontentati di individuare i vigneti destinati ad uva da vino in modo da poter soddisfare le richieste della comunità che vuole conoscere il potenziale produttivo di ogni stato membro, ma con il decreto legislativo numero 61 del 8 Aprile 2010, che ha sostituito la legge n.164 sulle denominazioni di origine dei vini, sarà necessario che, per ogni unità vitata fotografata, vengano anche annotati il vitigno, l anno ed il sesto d impianto, la forma di allevamento, l idoneità a produrre un vino a denominazione di origine nonché tutti quegli elementi eventualmente previsti dal disciplinare di produzione quali l esposizione, la sottozona e la vigna. L articolo 14 del decreto legislativo numero 61 dispone che la denuncia delle uve, prodotte ogni anno, per cui si rivendica una denominazione o un indicazione geografica, non sia più fatta alle camere di commercio in base agli albi dei vigneti o agli elenchi delle vigne a IGT ma sia contestuale alla dichiarazione di produzione prevista a livello comunitario e sia riferita ai vigneti cosi come risultano nello schedario viticolo. 4 di GIULIO CASTAGNO Fare una sola dichiarazione annuale ed iscrivere i vigneti in un unica banca dati è certo una importante semplificazione ma la fase di avvio non si prospetta né agevole né indolore, tanto che il decreto applicativo previsto dall art. 12 del decreto legislativo n. 61, da emanare entro ottobre, è ancora in fase di definizione ma già si sa che renderà obbligatorio rivendicare le produzioni DOCG, DOC e IGT sullo schedario a partire dalla vendemmia 2011 lasciando alla volontà delle regioni, quelle poche che hanno già quasi completato l allineamento dei sistemi informativi, la facoltà di iniziare già con la vendemmia 2010. L art. 20 del decreto in fase di definizione prevede comunque che se un vigneto iscritto ad un albo non è reperibile sullo schedario con il sistema GIS, sia avviata una verifica durante la quale è possibile rivendicare la denominazione, sotto la responsabilità del produttore, utilizzando provvisoriamente il dato dell iscrizione all albo. Continuando a commentare il testo provvisorio del decreto applicativo, sapendo quindi che è necessario attendere l ufficializzazione, rileviamo che vengono definiti con esattezza alcuni concetti nuovi: alla unità vitata che resta l elemento base dello schedario ed è un appezzamento continuo ed omogeneo per conduttore, vitigno, sesto ed anno d impianto ecc, si aggiungono la parcella viticola ed il vigneto . La parcella viticola può essere costituita da una o più unità vitate ed è dotata di una identificazione geografica (GIS), che ne individua graficamente la superficie, includendo le aree di servizio. Il vigneto è l unità di base ai fini della rivendicazione delle produzioni aventi diritto ad una denominazione di origine, è costituito da una o più unità vitate; qualora le unità vitate siano contigue è possibile qualificare il vigneto con il toponimo di vigna . Torneremo sull argomento con commenti più operativi appena saranno pubblicati il decreto applicativo e la circolare ministeriale sulla rivendicazione delle denominazioni per la vendemmia 2010 ed anche se è probabile una rivendicazione delle produzioni sostanzialmente identica allo scorso anno, è certamente necessario utilizzare il periodo pre e post vendemmiale per verificare che il proprio fascicolo aziendale sia in grado di supportare la rivendicazione delle denominazioni che, sicuramente, dovremo fare, per quella via, nella vendemmia 2011.