APPROFONDIMENTO DI LEGISLAZIONE VITIVINICOLA 4/2022 ECONOMIA 50 L uso dei droni nella viticoltura di FILIPPO MORESCHI Norme, opportunità, divieti Flessibilità di impiego e velocità di intervento fanno oggi dei droni un supporto indispensabile per l agricoltura di precisione, consentendo, attraverso sensori, camere multispettrali, GPS e camere termiche di rilevare e localizzare malattie, condizioni di vigoria vegetativa e carenze idriche. Ciò permette di intervenire con rimedi mirati che risparmiano risorse e, quindi, tutelano al meglio il prodotto finale, la salute e l ambiente. I DRONI, UNO SGUARDO NORMATIVO Con il termine drone si intende un Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR), categoria compresa nel gruppo degli aeromobili senza equipaggio (UA Unmanned Aircraft). Se invece ci riferiamo al complesso costituito dal drone e dal suo dispositivo di guida a terra si parla di Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR) ovvero di UAS Unmanned Aircraft System. Il Codice della Navigazione italiano definisce i droni mezzi aerei a pilotaggio remoto (art. 743) e li comprende nella nozione di aeromobile. Sempre secondo il Codice, le fonti che regolano la materia sono le leggi speciali e i regolamenti dell ENAC l Ente Nazionale per l Aviazione Civile. In realtà, alla normativa nazionale si è da tempo sovrapposta quella comunitaria, che da un lato introduce norme comuni per la sicurezza aerea (security), dall altro codifica regole di produzione, sicurezza, certificazione dei prodotti e requisiti per la conduzione dei velivoli e dei loro operatori (safety). Il Regolamento UE n. 1139 del 2018, agli art. 55 e seguenti, inserisce in questo corpus normativo anche gli aeromobili senza equipag- gio, indipendentemente dalla loro massa operativa poiché anche essi utilizzano lo stesso spazio aereo degli aeromobili con equipaggio . Il Regolamento 1139 ha avuto pratica attuazione con due successivi regolamenti della Commissione, il Reg. 945/2019 e il 947/2019. Mentre il primo stabilisce i requisiti di progettazione e fabbricazione dei sistemi aeromobili senza equipaggio, il Reg. 947/2019 disciplina le regole e le procedure per il loro utilizzo. Entrambi i regolamenti hanno avuto un attuazione differita, a causa della pandemia. Molte delle norme infatti sono entrate in vigore nel gennaio del 2022, mentre altre verranno ad applicarsi solo a partire dal gennaio 2024. In questa fase temporale perciò convivono sia le norme europee che le norme nazionali preesistenti. In estrema sintesi, il volo dei droni, secondo il Reg. 947/2019, si distingue in diverse categorie: sono aperte le operazioni che riguardano droni per una massa massima al decollo inferiore a 25 kg, quando si svolgono in condizioni di volo a vista (VLOS-Visual Line of Sight, senza mai perdere il contatto visivo), il drone è manutenuto entro 120 metri di altezza dal punto più vicino alla superficie terrestre, e quando esso non trasporta merci pericolose e non lascia cadere alcun materiale. Tali operazioni non sono soggette ad alcuna autorizzazione operativa preventiva; Drone utilizzato in via sperimentale per l applicazione dei prodotti fitosanitari, Valtellina sono specifiche le operazioni per le quali non ricorrono alcune o tutte le condizioni che definiscono le operazioni aperte e