VITICOLTURA

Sugli agrofarmaci etichette per veri intenditori

L’agrofarmaco quale prodotto cognitivo è accompagnato da informazioni d’uso complesse e al tempo stesso fondamentali che richiedono di essere “decriptate”

di FABIO BURRONI, MARCO PIERUCCI, Studio Associato Agronominvigna - www.agronominvigna.it

L’uso dei prodotti per la difesa delle colture, agrofarmaci o prodotti fitosanitari, è regolamentato da una legislazione specifica che prevede che siano sempre accompagnati da un’etichetta che rappresenta una vera e propria “carta d’identità” del prodotto, esprimendo la Registrazione del Ministero della Salute con numero e data di registrazione e definendo i limiti e le modalità d’uso. L’etichetta contiene tutte le numerose indicazioni necessarie affinché l’impiego avvenga in conformità alle buone pratiche agricole riportate nel piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Denominazione commerciale del prodotto, il nome con cui l’agrofarmaco viene venduto (marchio registrato).
Numero di registrazione, il codice univoco assegnato dall’autorità competente (Ministero della Salute) che attesta l’autorizzazione all’immissione in commercio.
Principio(i) attivo(i), la sostanza (o le sostanze) chimica responsabile dell’azione fitosanitaria, accompagnata dalla sua concentrazione espressa in g/L o g/kg (o in percentuale, a seconda del formulato).
Titolare dell’autorizzazione, il nome e l’indirizzo dell’azienda o della società che ha ottenuto l’autorizzazione alla commercializzazione.
Classificazione di pericolo secondo il Regolamento CLP (Reg. CE 1272/2008), che comprende: i pittogrammi di pericolo; le frasi di pericolo (H) che segnalano la natura dei rischi (tossicità, corrosività, ecc.); i consigli di prudenza (P) che indicano le misure di sicurezza e protezione.
– Il tipo di formulato, ad esempio, WP (polvere bagnabile), EC (concentrato emulsionabile), SC (sospensione concentrata), SL (soluzione liquida), ecc.
Codice del gruppo FRAC (recentemente introdotto nelle più recenti etichette dei fungicidi).
– Le indicazioni sulle colture autorizzate e i parassiti o le malattie target.
– L’elenco delle colture (vite, cereali, ortaggi, fruttiferi, ecc.) sulle quali il prodotto è ammesso.
– Gli specifici organismi nocivi (insetti, funghi, erbe infestanti, acari, ecc.) contro i quali l’agrofarmaco è efficace.
– La dose di impiego e modalità di applicazione comprendente le dosi raccomandate per ettaro, per ettolitro o per altra unità di misura (kg/ha, L/ha, mL/L, ecc.), le istruzioni su come preparare la miscela e sulla quantità di acqua da utilizzare, le eventuali indicazioni sul metodo di distribuzione (barra, atomizzatore, spandiconcime, ecc.).
– Gli intervalli di sicurezza (o carenza), il tempo minimo che deve trascorrere tra l’ultimo trattamento e la raccolta del prodotto o l’accesso dei lavoratori al campo trattato, al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi di residuo (LMR) e la sicurezza degli operatori.
– Le indicazioni sulle fasce di rispetto (buffer zone), le distanze minime da rispettare nei confronti di corsi d’acqua, aree abitate, strade o colture limitrofe particolarmente sensibili, comprensive dei provvedimenti da adottare per prevenire la deriva e proteggere la biodiversità (misure di mitigazione).
– Le eventuali limitazioni di impiego, le restrizioni imposte dal Ministero o dalle autorità competenti (es. divieti d’uso in determinate zone, tempi o modalità di applicazione particolari);
– Le avvertenze e precauzioni d’uso: consigli relativi ai dispositivi di protezione individuale (DPI) da impiegare (guanti, maschere, occhiali, tute); avvertenze per la protezione di api e altri impollinatori (se rilevanti); indicazioni sullo smaltimento dei contenitori vuoti e dei residui di miscela;
– Le indicazioni di pronto soccorso: suggerimenti su cosa fare in caso di contatto con la pelle, gli occhi o in caso di ingestione/inalazione; numero di telefono del centro antiveleni (se previsto);
– La data di scadenza o termine di utilizzo (se applicabile) perché alcuni formulati possono avere una validità limitata, oltre la quale non è più garantita la stabilità e l’efficacia.
– Le eventuali altre informazioni obbligatorie, infatti possono essere incluse frasi specifiche previste dalla normativa del Paese di utilizzo o relative al Piano d’Azione Nazionale per la riduzione dei rischi (ad esempio, particolari raccomandazioni per la protezione ambientale).