[...] Ciò nonostante è indubbio che la notevole estensione di terre marginali per la produzione cerealicola, pur mantenute a quella coltura per la sempre crescente pressione demografica, e la ristrettezza delle aree con caratteristiche tali per cui tutti gli elementi – da quelli ambientali a quelli economici, finanziari di mercato, sociali – necessari allo sviluppo agricolo potessero essere contemporaneamente presenti, contribuivano ad acuire, proprio in relazione alle nuove possibilità offerte dal progresso tecnico e scientifico, il divario nei rendimenti per unità di superficie coltivata tra le diverse aree agricole del paese. Sul piano del confronto regionale, se in Lomabardia, Veneto, Emilia la produzione media di frumento ettaro nel quinquennio 1909-1913 si aggira intorno ai 15 quintali, già nell'area della mezzadria toscana ed umbro-marchigiana scendiamo intorno ai 9 quintali per ettaro. Ancora più evidente si fa poi la differenza per il mezzogiorno in cui, con l'unica eccezione costituita dalla Puglia dove la media regionale oltrepassava i 9 quintali, si registrano valori compresi tra 7,1 e 8,8». 25 G. Corona e G. Massullo, , in , vol. 1, cit., p. 383. 25 La terra e le tecniche. Innovazioni produttive e lavoro agricolo nei secoli XIX e XX Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea 2. Sulle frodi dei vini: un primo tentativo, approssimativo, di definizione del vino genuino L'11 luglio 1904 viene promulgata la legge n. 388, pubblicata successivamente nella Gazzetta Ufficiale 174 del 26 luglio 1904, recante il titolo . La legge va a modificare il precedente Regio Decreto n. 450 del 25 novembre 1900, successivamente modificato coi Reali Decreti del 3 marzo 1901, n. 80, e del 15 dicembre 1901, n. 520. L'obiettivo della legge, firmata dai deputati proponenti Giolitti, Rava, Ronchetti e L. Luzzatti, come si evince dal titolo, non è quello di definire cosa sia un vino genuino, ma piuttosto il contrario, cioè quali siano le pratiche "enologiche" che non lo rendono tale, cioè le pratiche che costituiscono elemento di frode a danno dei commercianti e dei consumatori finali. Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini 26 L'articolo 1 definisce come vini genuini soltanto quelli provenienti dalla fermentazione del mosto di uve fresche o poco appassite; in conseguenza, tutti gli altri non possono essere ritenuti tali, compresi quelli derivanti da fermentazione di uve secche. Mentre nella legge non si fa alcuna menzione delle possibili alterazioni del vino dovute all'uso di altre sostanze, e quindi rendendo assai difficoltosa una valutazione di ciò che non è utilizzabile in fase di produzione vinicola, si fa menzione in altri due articoli della frode come utilizzo di materie atte a colorare un vino (articolo 3) e dei liquidi o sostanze provenienti dalla fermentazione di altra frutta, dolci o da prodotti alcolici che determinino una variazione del grado zuccherino e quindi alcolico del vino (articolo 5). Gli altri articoli riguardano le forme di controllo e di sanzione, che vengono delegate sia all'autorità giudiziaria o agli organi ministeriali preposti al controllo, oppure ai consorzi agrari, alle cooperative di consumo e di produzione, alle associazioni di viticoltori, produttori e commercianti, ai comizi e sindacati agrari, ai circoli enofili ecc. formalmente istituiti a ricoprire una ruolo di vigilanza. ex-post Cfr. Appendice 1. 26