La legge presta attenzione a un altro aspetto, tutt'altro che secondario, ovvero la frode intesa quasi interamente come forma di alterazione della qualità dovuta all'immissione di espedienti non dannosi al fisico, come zucchero e alcol o materiale colorante, che modifichi la percezione, da parte dei più inesperti, della qualità di un vino e quindi del suo prezzo alla vendita e al consumo. L'intento della legge è volto quindi a tutelare il cittadino nelle vesti di produttore, commerciante, appassionato di vino dal non pagare altro da ciò che realmente compera. Sicuramente non è poco, ma è evidente che, rispetto ai tentativi anche molto lontani nel tempo volti a cercare una qualificazione che differenziasse le produzioni, già peraltro riconosciute in gran parte delle regioni italiane, su livelli di comprensione più dettagliati e particolari, anche della produzione enologica, la legge è alquanto distante e bisognerà aspettare ancora sessant'anni circa per avere una normativa di tutela delle denominazioni.