Adesso il Dogliani va da Monforte a Mondovì. Quello che è fuori zona sono 50 ettari, poco, ma quando ti proponi sul mercato, hai voglia a spiegare la nuova cartina che comprende le Langhe Monregalesi. 51 – Con la nuova Ocm vino tra tre anni ci sarà la possibilità di impiantare nuovi vigneti e quindi quei 50 ettari delle Langhe Monregalesi non potrebbero aumentare? – La giustificazione che è stata data è che le Langhe Monregalesi erano destinate a morire e per cui dando la possibilità di aggregarsi ad un carrozzone più grande le potevi salvare. Tra tre anni parte questa possibilità. Oggi vendere il dolcetto è difficilissimo. Prevedere un'esplosione del Dogliani nel Monregalese mi sembra una cosa folle. Vedo al momento solo una contrazione delle vendite di vino: penso che ci sarebbe un'esplosione delle Langhe Monregalesi solo se ci fosse un surriscaldamento ulteriore del clima. Già nella zona storica è impossibile allargarsi. Il dolcetto lo pianti solo se cambia il clima e se si aprono i mercati». «La riunione del Comitato nazionale vini Do e Ig, che si è svolta il 17 e 18 novembre presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha deliberato positivamente su dieci richieste di riconoscimenti e modifiche di disciplinari di vini Docg, Doc e Igt. [...] Per la Regione Piemonte è stato dato parere positivo al riconoscimento di due nuove Docg. I vini interessati sono la Docg "Dogliani" che ha accorpato le Do "Dolcetto di Dogliani superiore" o "Dogliani", "Dolcetto di Dogliani" e "Dolcetto delle Langhe Monregalesi"; e la Docg "Alta Langa" che trattasi di una denominazione riservata ai vini spumanti, ottenuti esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia. Per la Regione Emilia Romagna è stato modificato il disciplinare di produzione della Doc "Colli Bolognesi" con l'inserimento della sottozona "Bologna" per le tipologie Bianco, Rosso e Spumante». Agenzia Ansa, in . 51 www.conipiediperterra.com/comitato-nazionale-vini-ok-a-10-nuove-denominazioni-1117.html 4. La denominazione di origine come garanzia di qualità superiore? Un'altra questione strettamente connessa alla precedente riguarda in che modo le denominazioni di origine possano costituire un criterio di riconoscimento di qualità superiore rispetto a vini che non entrano, per scelta commerciale o per scelta produttiva e quindi politica, nel riferimento territoriale. Le posizioni dei produttori, ma anche di giornalisti, sommelier o di semplici appassionati di vino intorno a questo punto non sono comprimibili, ma riguardano uno spettro di atteggiamenti a volte molto diversificati, quando non esplicitamente contrastanti. La legge istitutiva delle Doc, successivamente specificata dal D.P.R. 24 maggio 1967 n. 506, , pubblicato nella G.U. n. 168 del 7 luglio 1967, poi modificata dalla successiva legge 164/92, , nasce e si evolve in senso restrittivo per ancorare la produzione di un vino a un territorio ed a pratiche enologiche riconoscibili e controllabili sulla trasformazione del prodotto primario. Norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini Le norme relative all'Albo dei vigneti, così come la legge del 1992, danno un contributo importante alla territorializzazione delle pratiche di produzione di un vino, anche se è proprio a partire da queste pratiche, regolamentate dai disciplinari, e dai soggetti atti al controllo, i Consorzi, che iniziano a formarsi i primi distinguo di un certo rilievo. Prima di entrare nel merito della questione occorre rimandare alle leggi citate, in modo da permettere la comprensione delle variazioni di rilievo rispetto alla precedente legge 930 del 1963. Nel D.P.R. del 24 maggio 1967 relativo all'Albo dei vigneti si susseguono norme corredate da una modulistica molto dettagliata sulla produzione e denuncia dei terreni vitati e delle uve prodotte. 52 Camera di commercio di Alessandria, cfr. Appendice 8. 52