APPENDICI 1 Legge 11 luglio 1904, n. 388, portante disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini Sono considerati vini genuini soltanto quelli ottenuti dalla fermentazione alcoolica del mosto di uva fresca o leggermente appassita. Tutti gli altri vini, compresi quelli ottenuti con uve secche, sono considerati non genuini, agli effetti della presente legge e di ogni altra legge penale. Col regolamento da approvarsi o da modificarsi con reale decreto, sentiti il consiglio superiore di sanità e il consiglio di stato, saranno stabiliti i trattamenti consentiti per la preparazione, correzione e conservazione dei vini da considerarsi come genuini. Art. 1 La preparazione a scopo di vendita ed il commercio dei vini non genuini sono vietati; e chiunque prepara a scopo di vendita, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o somministra come compenso ai propri dipendenti vini non genuini è soggetto, fuori dei casi previsti dagli articoli 295, 319 e 322 del codice penale, alla multa fissa di lire 100, oltre alla multa proporzionale di lire 5 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro. Nel caso di recidiva, ferma la multa proporzionale, la multa fissa potrà estendersi fino a lire 1,000 ed in caso di seconda recidiva vi sarà aggiunta la sospensione dal commercio o dall’esercizio per un periodo di tempo da tre a sei mesi. La facoltà dell’autorità di pubblica sicurezza di sospendere la licenza di esercizio da uno a tre mesi si estende al caso di prima contravvenzione o di prima recidiva, contemplate nel comma precedente. Sono considerati come preparati a scopo di commercio i vini non genuini esistenti nelle cantine, nei depositi e magazzini dei commercianti e negli esercizi di vendita all’ingrosso e al minuto. I vini dichiarati non genuini verranno denaturati, nel modo che stabilirà il regolamento. Art. 2 Chiunque prepara a scopo di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio sostanze qualificate come atte a produrre o colorire artificialmente i vini, è punito con la multa non minore di lire 500. Art. 3