3 Regio decreto legge del 7 Marzo 1924, n. 497, Disposizioni per la difesa dei vini tipici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 1924 Art. 1 I produttori e gli industriali di un determinato vino tipico possono costituirsi in consorzio per la tutela della denominazione del loro prodotto ed in genere per il conseguimento degli scopi previsti dal presente decreto. Tali consorzi sono posti sotto la vigilanza del ministero dell’economia nazionale. Art. 2 Ai fini del presente decreto saranno considerati vini tipici i vini genuini che abbiamo speciali caratteristiche che saranno indicate nel regolamento in applicazione del presente decreto, e che si conservino costanti per lo stesso tipo. Art. 3 I consorzi di cui al precedente articolo 1 hanno i seguenti scopi: a) vigilare affinché non si producano né si mettano in vendita, col nome del vino tipico considerato, vini che non abbiano le caratteristiche ad esso attribuite; b) promuovere lo sviluppo della produzione di ciascun vino tipico, facilitando ed incoraggiando la diffusione dei vitigni adatti nelle località meglio indicate e procurando la diffusione ed il miglioramento delle pratiche enologiche relative; c) diffondere i vini tipici, ed in generale i vini italiani sui mercati nazionali ed esteri; d) collaborare con gli organi governativi per l’applicazione del presente decreto e di ogni altra disposizione relativa alla produzione ed al commercio dei vini, con la facoltà di costituirsi parte civile nei giudizi penali in dipendenza del decreto e delle disposizioni suddette; e) promuovere e attuare studi ed iniziative, sia nel campo viticolo che in quello enologico, che valgano a dare incremento alla produzione ed al commercio dei vini tipici ed in generale all’industria vinicola; f) proporre convenzioni internazionali con altri governi e con altri consorzi o consimili istituzioni, esistenti fuori del regno, per la tutela dell’esclusività di fabbricazione dei vini tipici speciali ad ogni stato e per la loro difesa dalle contraffazioni. I consorzi per la tutela dei vini tipici sono costituiti con decreto del ministro per l’economia nazionale, da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale, ed hanno personalità giuridica. Hanno diritto di far parte del consorzio – secondo le disposizioni del regolamento e dello statuto – tutti i produttori e gli industriali del vino tipico considerato, i quali ne facciano domanda e si assoggettino agli obblighi imposti dal presente decreto, dal regolamento generale in applicazione di esso e dallo statuto consorziale. Sulle domande di nuove emissioni si pronunzia il consiglio di amministrazione del consorzio. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione il richiedente può ricorrere al ministro per l’economia nazionale, le cui decisioni non sono suscettibili di ulteriori ricorsi.