4 Regio decreto n. 62, 11 gennaio 1930, convertito in legge n. 1164 del 10 luglio 1930 Art. 1 Coloro che producono un determinato vino tipico possono costituirsi in consorzio per la tutela del loro prodotto e per il conseguimento degli scopi previsti dal presente decreto. I commercianti avranno facoltà di partecipare ai consorzi con le norme che saranno indicate dai rispettivi statuti. Tali consorzi sono posti sotto la vigilanza del ministero dell’agricoltura e delle foreste e di quello delle corporazioni per la parte di rispettiva competenza. Art. 2 Agli effetti del presente decreto sono considerati vini tipici i vini genuini pregevoli e quelli speciali, i quali, avendo origine accertata per località di produzione, per terreno, per vitigni e per sistemi di preparazione abbiano caratteri organolettici costanti e tali da conferire loro particolare finezza e bontà. L’origine dei vini tipici per i quali si costituiscono i consorzi e la relativa delimitazione del territorio corrispondenti saranno fissate, prima del riconoscimento dei consorzi stessi, con decreto del ministro per l’agricoltura e foreste di concerto con quello per le corporazioni. Art. 3 I consorzi di cui al precedente art. 1 hanno i seguenti scopi: a) vigilare affinché non si mettano in vendita col nome del vino tipico considerato, vini che non siano prodotti nel territorio fissato a norma dell’articolo precedente o che, essendo ivi prodotti, non ne abbiano i caratteri; b) promuovere lo sviluppo e migliorare la produzione di ciascun vino tipico, facilitando ed incoraggiando la diffusione dei vitigni adatti nelle località meglio indicate e procurando la diffusione ed il miglioramento delle pratiche enologiche necessarie; c) diffondere i vini tipici, ed in generale i buoni vini italiani, sui mercati nazionali ed esteri; d) collaborare con gli organi governativi per l’applicazione del presente decreto e di ogni altra disposizione relativa alla produzione ed al commercio dei vini, con facoltà di costituirsi parte civile nei giudizi penali in dipendenza delle norme vigenti; e) promuovere e attuare studi ed iniziative, sia nel campo viticolo che in quello enologico, che valgano a dare incremento alla produzione ed al commercio dei vini italiani.