5 Gli articoli 17, 18, 19 e 20 del D.P.R. 930 del 1963 Capo III Istituzione del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine Art. 17 È istituito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l’agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l’industria e commercio, saranno stabilite le norme sull’organizzazione e sul funzionamento del Comitato. Il Comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro per l’agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l’industria e commercio, è composto: da due funzionari del Ministero dell’agricoltura e delle foreste; da un funzionario del Ministero dell’industria e commercio; da un funzionario del Ministero del commercio con l’estero; da un funzionario dell’Istituto nazionale per il commercio con l’estero; da due membri scelti fra sei designati dall’Accademia della vite e del vino; da due esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia; da due membri scelti fra quattro designati dall’Associazione enotecnici italiani e dall’Ordine nazionale assaggiatori vino; da tre membri, di cui uno dell’Italia settentrionale, uno dell’Italia centrale e uno dell’Italia meridionale, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori, da tre membri, di cui uno dell’Italia settentrionale, uno dell’Italia centrale, e uno dell’Italia meridionale, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti; da tre membri, di cui uno dell’Italia settentrionale, uno dell’Italia centrale e uno dell’Italia meridionale, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali dei coloni e mezzadri; da due membri delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici; da un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli; da un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli; da un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli; da un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli; da un membro particolarmente competente in materia di produzione di vini speciali, scelto fra quattro designati dalle competenti organizzazioni sindacali; da un membro scelto fra due designati dalle organizzazioni dei mediatori e rappresentanti di vini; da un membro scelto fra una terna designata dall’Unione nazionale consumatori. Il presidente del Comitato è nominato con decreto del Ministro per l’agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l’industria e commercio.