6 D.P.R. del 24 maggio 1967 sulle norme relative all’istituzione di un Albo dei vigneti e delle uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine Art. 1 Per ciascun vino a denominazione di origine “controllata” o “controllata e garantita”, i rispettivi terreni vitati, su denuncia dei conduttori interessati, debbono essere iscritti, a termini dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, in un apposito albo, denominato “Albo dei vigneti del vino ...” seguito dalla rispettiva denominazione di origine. Tale Albo è istituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nella cui circoscrizione territoriale rientra la zona di produzione del relativo vino a denominazione di origine “controllata” o “controllata e garantita”. Qualora detta zona ricada nella circoscrizione territoriale di due o più Camere di commercio, ciascuna di esse provvede alla istituzione dell’Albo per la parte di propria competenza. L’Albo dei vigneti è pubblico e, come tale, può essere consultato da chiunque ne abbia interesse. Copia dell’Albo viene depositata, a cura della Camera di commercio, presso i Comuni i cui territori rientrano in tutto o in parte nella zona di produzione del relativo vino a denominazione di origine “controllata” o “controllata e garantita”. Art. 2 La denuncia dei terreni vitati, da iscrivere nell’Albo dei vigneti, deve essere redatta, a cura dei conduttori interessati, in conformità del modulo A annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l’agricoltura e le foreste. La denuncia di cui sopra deve essere presentata al Comune nella cui circoscrizione territoriale rientrano i terreni vitati da iscrivere nell’Albo. Nel caso di aziende viticole, i cui vigneti ricadono nel territorio di due o più Comuni, la denuncia deve essere presentata al Comune in cui si trova il centro aziendale, a condizione che detto Comune sia compreso nella zona delimitata per la produzione delle uve. In mancanza di detto centro, la denuncia deve essere presentata al Comune nel cui territorio rientra la maggior parte della superficie dei vigneti da iscrivere nell’Albo. La denuncia al Comune va presentata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale di riconoscimento della denominazione di origine “controllata” o “controllata e garantita” del vino, salvo che nel suddetto decreto non sia stato transitoriamente stabilito un termine diverso.