7 Disciplinare di produzione del vino “Frascati” Art. 1 La denominazione di origine controllata “Frascati” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2 Il vino a denominazione di origine controllata “Frascati”, deve essere ottenuto dalle uve dei vitigni Malvasia bianca di Candia (Malvasia rossa), Malvasia del Lazio (o Puntinata), Greco (o Trebbiano Giallo), Trebbiano Toscano. Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, anche le uve dei vitigni Bellone o Bonvino (o Bombino bianco), per un massimo del 10% del totale. Le uve devono essere ottenute nella zona di produzione delimitata dall’art. 3. Art. 3 La zona di produzione delle uve del vino bianco Frascati comprende il territorio descritto sotto le lettere A e B, nel quale rientra il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1933, nonché i territori descritti sotto le lettere C e D, per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. A) Partendo dal Ponte Pantano sulla via Casilina, il limite segue una parte della strada che conduce a Fontana Candida (via del Fosso di Pantano) fino all’incontro con il confine comunale di Montecompatri; segue per breve tratto tale confine fino all’incontro con il confine comunale di Monteporzio Catone. [...] Art. 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve del vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica siano ricchi di potassio, di fosforo, di microelementi, poveri di azoto e di calcio, sciolti permeabili, asciutti, ma non aridi. Il sistema di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino. È esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare l’irrigazione dei vigneti. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino bianco “Frascati” in vino non deve essere superiore a q.li 130 per ettaro di vigneto in coltura specializzata ed a tale limite dovrà essere riportata, in casi di maggiore produzione, mediante cernita delle uve. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 72%.