9 Legge n. 164 del 10 febbraio 1992, Nuova disciplina delle denominazioni d’origine dei vini, pubblicata sulla G.U. n. 164 del 23 giugno 1998 Capo I Norme generali – classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche tipiche e ambito di applicazione Art. 1 Per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e reputato, le cui caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale ed ai fattori umani. Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge. Le “bevande di fantasia a base di vino” le “bevande di fantasia proveniente dall’uva”, i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonché i vini frizzanti gassificati ed i vini spumanti gassificati, non possono utilizzare denominazioni d’origine e indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione. Denominazione d’origine e indicazione geografica tipica Art. 2 Le denominazioni di origine e le loro sottozone, nonché le indicazioni geografiche tipiche di cui al precedente art. 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base al previgente ordinamento. In casi eccezionali, tenuto conto delle specifiche particolarità ambientali di singole microzone, anche se ricadenti in un’unica proprietà, che diano un prodotto di interesse nazionale altamente qualitativo anche ai fini della promozione dell’immagine del vino italiano all’estero, può riconoscersi ai vini il nome della sottozona ed un disciplinare di produzione autonomo con regolamentazione più restrittiva nell’ambito di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esistente o di una nuova di interesse diffuso. Nella designazione, il nome di detta sottozona, il Comitato nazionali di cui all’Art. 17 delibera con la maggioranza dei tre quarti dei componenti. Il nome geografico, che costituisce la denominazione di origine o l’indicazione geografica tipica, e le altre menzioni riservate non possono essere impiegate per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti dal comma 1 né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nell’individuazione dei prodotti. Il nome geografico, che costituisce la denominazione di origine, e le altre menzioni riservate, non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti ai paragrafi precedenti. Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche