11 Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicato nella G. U. n. 96 del 26 aprile 2010 (riporto i primi 11 articoli) Capo I Norme generali – Classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche, ambito di applicazione e ambiti territoriali Art. 1 Denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta Per denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente o esclusivamente all’ambiente naturale ed ai fattori umani. Costituiscono altresì una denominazione di origine taluni termini usati tradizionalmente, alle condizioni previste dall’articolo 118-ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per indicazione geografica protetta (IGP) dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualità, notorietà e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni previste dalla presente legge. Le «bevande di fantasia a base di vino», le «bevande di fantasia provenienti dall’uva», qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonché i vini spumanti gassificati ed i vini frizzanti gassificati non possono utilizzare nella loro designazione e presentazione le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, fatta eccezione per le bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli e l’aceto di vino, nonché per i vini aromatizzati che già utilizzano la denominazione d’origine o l’indicazione geografica ai sensi della vigente normativa. Art. 2 Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all’articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni eccezionali previste dalla vigente normativa comunitaria. Il nome della denominazione di origine o dell’indicazione geografica e le altre menzioni tradizionali riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti all’articolo 1, né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.